Carta docente e ottemperanza al giudicato con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1155 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente è fondato quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione entro un nuovo termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. All’organo commissariale, dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione oltre interessi e rivalutazione.
La decisione, pubblicata il 4.10.2024 e notificata il 22.12.2024, è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha adempiuto, salvo il pagamento delle spese legali al difensore. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha promosso ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza: la ritualità della notificazione del ricorso, l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla Cancelleria, e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Su quest’ultimo punto richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure di esecuzione entro centoventi giorni dalla notificazione e vieta al creditore, prima di tale termine, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto.
Accertata l’inerzia, il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica in favore del ricorrente.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. L’organo ausiliario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale. Sulle spese, la soccombenza è posta a carico del Ministero nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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