La carta elettronica del docente va riconosciuta anche per il triennio pregresso (TAR Lombardia n. 1139 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il parziale adempimento del titolo esecutivo giudiziale non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione. Quando la sentenza di condanna impone la materiale messa a disposizione di un beneficio economico e l’ente si sia limitato a corrispondere le spese di lite, permane l’inottemperanza per la parte residua. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, assegna un termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’onere di allegare e provare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione resistente, che non può limitarsi a non contestare.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza di condanna che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nell’importo di euro 500,00 annui, con ordine al Ministero di mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza, passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, liquidava altresì le spese di lite in favore del ricorrente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese, omettendo ogni adempimento sulla statuizione relativa al caricamento della carta. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come fondato muovendo da un duplice presupposto: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, e rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Superata quella soglia, l’amministrazione non può invocare alcuna ragione di attesa.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che il Ministero non ha effettuato pagamenti idonei a soddisfare integralmente la condanna. L’amministrazione resistente non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato lo stato della procedura o il pagamento delle somme residue. Da qui la conseguenza processuale: il credito non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, nei limiti delle somme ancora dovute, e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale esecuzione. La misura è costruita sull’effettività della tutela: il giudizio di ottemperanza non si limita a constatare l’inadempimento, ma predispone gli strumenti per superarlo.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso al pagamento con tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Commissario dovrà poi inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati; il suo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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