Improcedibilità del ricorso payback per versamento eccessivo e restituzione (TAR Lazio n. 4813 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback) allorché il ricorrente, dopo aver versato un importo superiore a quello dovuto in ragione di un errore di calcolo, ottenga dalla pubblica amministrazione la restituzione della differenza versata in eccesso. La cessazione della materia del contendere postula, infatti, la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre qualora sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione dell’interesse medesimo, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante di altre due società, impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Regione Puglia aveva richiesto il versamento degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito dalla legge n. 125/2015.
In data 04.09.2025 la ricorrente effettuava il versamento, ma ne calcolava erroneamente l’importo, parametrandolo alla determina iniziale anziché a quella successiva di ricalcolo, versando euro 29.433,16 invece di euro 1.591,98. Chiedeva quindi alla Regione la restituzione della differenza versata in eccesso, pari a euro 27.841,18, che veniva poi disposta con ordinativo di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente, con memoria depositata il 14.11.2025, ha documentato il versamento effettuato e la successiva restituzione dell’eccedenza da parte della Regione Puglia, precisando di aver mantenuto fermo il versamento del 25% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto alla restituzione di quanto versato in eccesso determina la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso. Il Collegio richiama il principio per cui la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione dell’interesse medesimo, citando Cons. Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824.
Nel caso di specie, il versamento e la restituzione della differenza hanno reso inutile la prosecuzione del giudizio, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per la ricorrente. La natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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