Accesso agli atti comprende ostensione documentazione fascicolo e relativa attestazione espressa (TAR Lazio n. 1156 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti che sia genericamente riferita al fascicolo e ai suoi allegati comprende anche l’ostensione della documentazione che, in base al disciplinare della procedura, avrebbe dovuto farne parte, se e in quanto ivi presente. Ove tale documentazione manchi, l’amministrazione non può serbare il silenzio: ha l’onere di attestare espressamente la sua assenza dal fascicolo. Sussiste l’interesse del concorrente all’accesso per verificare la correttezza dei punteggi assegnati nella procedura comparativa. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia entro un termine, ovvero di rappresentare in modo espresso la mancanza degli atti richiesti.

Il Fatto

Il ricorrente, Capo Squadra di una squadra di braccata, impugna la nota con cui l’Ambito Territoriale di Caccia competente ha definito l’assegnazione di una zona di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2025-2026, unitamente agli atti regionali e ai verbali della procedura comparativa. Unitamente all’annullamento, propone domanda ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ATC sulla propria istanza di accesso del 24.09.2025.

Il ricorrente assume di avere interesse alla documentazione per verificare la corretta attribuzione dei punteggi, avendo fondato motivo di ritenere che, in assenza di una ricartografazione dell’area, la procedura si sarebbe conclusa in proprio favore. La Regione Lazio eccepisce che l’Area Decentrata Agricoltura avrebbe trasmesso copia della documentazione richiesta via pec il 24.10.2025. Nel corso della camera di consiglio il difensore del ricorrente evidenzia che non risulta in realtà trasmessa la documentazione prevista dal disciplinare, e in particolare la tassa di concessione governativa, la concessione del porto d’armi e la fotocopia dell’iscrizione all’anagrafe canina.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale circoscrive l’esame alla domanda di accesso, definita con sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm. Il punto di partenza è la verifica dell’oggetto dell’istanza: essa, benché riferita genericamente al fascicolo e ai suoi allegati, comprende anche l’ostensione della documentazione di cui all’art. 5, comma 9, del disciplinare, ovviamente se e in quanto presente nel fascicolo.

Su questa base il giudice ritiene sussistente l’interesse del ricorrente ad accedere agli atti richiesti, finalizzato a verificare la correttezza dei punteggi assegnati nella procedura comparativa. L’interesse strumentale alla verifica del punteggio è dunque sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso, senza che rilevi la genericità della formulazione iniziale.

Il passaggio centrale riguarda il comportamento dell’amministrazione. Il Tribunale afferma che, qualora la documentazione richiesta non sia presente nel fascicolo, è comunque onere dell’amministrazione rappresentarlo in modo espresso. Il silenzio non è dunque una risposta ammissibile: l’ente deve o consentire l’accesso, o attestare la mancanza degli atti. Il giudice accoglie pertanto la domanda ex art. 116 c.p.a. e ordina all’ATC, ovvero all’ADA, di consentire al ricorrente l’accesso agli atti di cui all’art. 5, comma 9, del disciplinare, se e in quanto presenti nel fascicolo, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza, consentendone visione e/o estrazione di copia previo pagamento dei diritti.

In caso contrario, l’amministrazione dovrà attestare la mancanza di tale documentazione all’interno del fascicolo. Quanto alle spese, il Tribunale le compensa, valorizzando il fatto che la richiesta di accesso non aveva fatto espressa menzione degli atti previsti dal disciplinare, circostanza che giustifica la compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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