Giudizio di ottemperanza e sopravvenuta carenza di interesse per nota di adempimento (TAR Campania n. 1475 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione del provvedimento che integri l’esercizio del potere imposto dal giudicato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e l’improcedibilità del ricorso. Non occorre che l’amministrazione pervenga all’esito finale agognato dalla parte, essendo sufficiente che sia stata posta in essere la frazione procedimentale oggetto del giudicato. Le ulteriori verifiche tecniche di competenza di altro Organismo, estranee ai contenuti della sentenza da ottemperare, restano fuori dal perimetro dell’ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Campania il diniego regionale sulla propria istanza di accreditamento istituzionale in regime ambulatoriale. Il giudice amministrativo, con una precedente sentenza, aveva annullato il provvedimento negativo, rilevando che il diniego era fondato su atti programmatori generali e privi di una concreta valutazione del fabbisogno assistenziale nella zona di operatività della struttura.
La sentenza aveva statuito l’obbligo della Regione di rideterminarsi, con provvedimento espresso e motivato, sull’istanza. La ricorrente ha poi adito nuovamente il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare alla Regione e all’azienda sanitaria di rivalutare l’istanza conformandosi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’attività posta in essere dopo la sentenza. La Regione ha avviato una nuova istruttoria, richiedendo all’azienda sanitaria di verificare il fabbisogno di prestazioni per la branca a visita della Neurologia, con riguardo ai bacini di utenza, al rapporto tra domanda e offerta e ai fenomeni di migrazione sanitaria, sia in ambito provinciale sia nel distretto di operatività della struttura.
Acquisito il riscontro dell’azienda sanitaria, la Regione ha quindi accertato la compatibilità dell’istanza di accreditamento con la programmazione regionale, in dichiarata ottemperanza della sentenza, e ha trasmesso l’istanza all’Organismo tecnicamente accreditante per il seguito di competenza.
Su queste premesse il TAR esclude la necessità di ordinare alcunché. La nota regionale integra la dovuta rivalutazione dell’istanza, sfociata in un esito positivo sulla compatibilità con la programmazione, e tale fase procedimentale risulta così conclusa. Il risultato finale cui aspira la ricorrente richiede, quale ultima frazione, la verifica tecnica del predetto Organismo.
Il Collegio osserva che la verifica tecnica è del tutto estranea ai contenuti della sentenza di cui si invoca l’ottemperanza. Ciò che la ricorrente domanda con il ricorso, ossia la rivalutazione dell’istanza sotto il profilo della compatibilità programmatoria, è già stato soddisfatto dalla nota regionale.
Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, con pronuncia di improcedibilità e compensazione delle spese, in ragione dei motivi della decisione.
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Nota della Redazione
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