Ex soci senza legittimazione al risarcimento per interdittiva antimafia annullata (TAR Sicilia n. 1157 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società destinataria di informativa interdittiva antimafia non è legittimato ad agire, né per l’annullamento né per il risarcimento del danno, quando l’atto sia stato annullato in sede giurisdizionale. La lesione lamentata dal socio è riflessa e deriva da un rapporto contrattuale estraneo alla relazione tra destinatario del provvedimento e amministrazione: essa non integra un interesse legittimo e non fonda la legittimazione processuale. Unico destinatario diretto e unico soggetto legittimato a chiedere il ristoro del pregiudizio da annullamento è la società. Il pregiudizio del socio può al più giustificare l’intervento in giudizio, non l’impugnazione autonoma.
Il Fatto
I ricorrenti, ex soci di una società agricola per quote minoritarie del capitale, chiedono la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura al risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto di due provvedimenti interdittivi antimafia adottati nel 2015. I provvedimenti erano stati annullati con sentenza del TAR, confermata in appello dal C.G.A.R.S..
I ricorrenti deducono il pregiudizio economico conseguente alla cessione delle quote al valore nominale anziché a quello di mercato, oltre al danno all’immagine e alla reputazione. L’amministrazione resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e controdeduce nel merito. La causa giunge alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della legittimazione attiva, ritenendola assorbente rispetto al merito, e la risolve in senso negativo per i ricorrenti, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2022.
Da quella pronuncia il Tribunale trae il criterio della destinazione diretta dell’atto: il decreto prefettizio è impugnabile dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti, cioè dalla società, poiché solo il destinatario subisce la lesione immediata alla propria posizione di interesse legittimo ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a..
Quanto alla lesione del diritto alla reputazione e alla dignità, il Collegio ribadisce che si tratta di situazione giuridica di diritto soggettivo, estranea all’ambito dell’interesse legittimo, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità.
Il rapporto tra soci e società è di natura contrattuale. Esso resta estraneo alla relazione intersoggettiva tra destinatario dell’atto e pubblica amministrazione e non è idoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo. Il pregiudizio dei soci, pertanto, è solo riflesso: può sorreggere l’intervento in giudizio, non l’impugnazione autonoma.
Nel caso concreto manca, peraltro, qualsiasi specifica impugnazione o intervento in giudizio dei soci. Il Collegio esclude quindi la loro legittimazione e afferma che soltanto la società, unico destinatario del provvedimento lesivo, potrebbe chiedere il risarcimento del danno da annullamento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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