VIA obbligatoria per ampliamento a grande struttura di vendita (TAR Veneto n. 1530 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto e dell’incoerenza della procedura, dovendo le illegittimità risultare macroscopiche e manifeste. Il provvedimento di assoggettamento a VIA può essere motivato per relationem mediante richiamo al parere del Comitato tecnico, purché questo sia allegato e richiamato e non emergano elementi che impongano una valutazione autonoma dell’autorità procedente. Quando lo screening evidenzia un quadro di potenziali impatti ambientali significativi su matrici quali aria, rumore e viabilità, l’autorità competente deve disporre la VIA, senza poterla sostituire con l’imposizione di prescrizioni di mitigazione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare ove gestisce una media struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare. Intendendo riorganizzare gli spazi esistenti e incrementare la superficie di vendita di 923 mq, con trasformazione in grande struttura di vendita pari a 3423 mq, presentava nel luglio 2023 il relativo progetto, sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA.
Il gruppo istruttorio richiedeva integrazioni documentali. Esaminate queste, il Comitato tecnico provinciale decideva di assoggettare l’intervento a valutazione di impatto ambientale. Con determinazione del 3 maggio 2024 la Provincia di Verona condivideva le conclusioni tecniche del Comitato. La società impugnava dinanzi al TAR Veneto la determinazione, il parere del Comitato e gli atti connessi, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, non risultando impugnati provvedimenti a loro riferibili, ed estromette tali amministrazioni dal giudizio. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il Collegio premette che la procedura di screening è regolata da fonti nazionali e regionali: l’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e, per il Veneto, la L.R. n. 4/2016. L’autorità procedente ha esercitato le proprie funzioni secondo uno degli esiti astrattamente previsti dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 4/2016, facendo proprio il parere del Comitato tecnico provinciale. Si tratta di motivazione per relationem, che non presta il fianco alle censure di omessa motivazione, essendo il parere allegato al provvedimento conclusivo che lo richiama espressamente, senza che emergessero elementi tali da imporre una valutazione autonoma di segno diverso.
Il Tribunale rileva che il Comitato ha analizzato la documentazione iniziale e le integrazioni, con particolare riferimento alle matrici aria, rumore e viabilità/traffico. L’intervento, pur non comportando opere edilizie o consumo di suolo, determina il passaggio da media a grande struttura di vendita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g1), della L.R. n. 50/2012. Il Comitato ha condiviso alcune valutazioni e dissentito su altre, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti propri della VIA: quanto al rispetto del P.T.C.P. e della scheda comunale di cui alla L.R. n. 50/2012; quanto alla qualità dell’aria, non essendo stati analizzati gli impatti sommati al fondo né individuati ricettori specifici; quanto allo studio del traffico, criticato sul piano metodologico per non aver considerato lo scenario di riferimento e l’effetto cumulo con altri interventi approvati nel quadrante.
Da ciò il Collegio desume che le valutazioni del Comitato non sono apodittiche, avendo esplicitato dati e criteri di indagine, e che gli atti impugnati enucleano le ragioni tecniche della decisione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale conferma che la discrezionalità tecnica è sindacabile solo entro i limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti. Non è convincente nemmeno la censura di violazione dei principi di proporzionalità ed economicità: accertata la necessità della VIA, la Provincia non poteva escluderla mediante imposizione di prescrizioni.
Quanto alle censure procedimentali, la conferenza di servizi istruttoria è mera facoltà del responsabile del procedimento, e la ricorrente non dimostra che l’omessa convocazione abbia inciso sull’esito. Sul termine di cui all’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la sua perentorietà opera solo per l’attivazione dei rimedi contro il silenzio inadempimento, senza che il superamento comporti esaurimento del potere. Infine, la mancata presenza di un esperto viabilistico nel Comitato non è censurabile, trattandosi di integrazione rimessa a una mera possibilità subordinata a una motivata relazione del referente, non ricorrente nel caso.
Nota della Redazione
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