Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1159 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata ed è azionabile con il ricorso per ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al titolo e fissa il termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta deve compiere ogni operazione contabile necessaria al pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una società ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catania, Sezione specializzata imprese, aveva ingiunto a un Comune il pagamento della somma di € 80.246,50, oltre interessi e spese di lite, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune non si è costituito in giudizio. Il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 5110 del 27 ottobre 2023 e notificato presso la sede dell’ente il 30 ottobre 2023. La causa è stata decisa all’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ. Ad esso va dunque riconosciuto valore di cosa giudicata, anche ai fini del ricorso per ottemperanza.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato: Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014; sez. V, n. 5045 del 2011 e n. 1301 del 2007; sez. IV, n. 6318 del 2007 e n. 7840 del 2003; nonché Cass., sez. III, n. 2083 del 2002 e sez. I, n. 8026 del 2000. Condizione essenziale per l’ottemperanza è che il decreto, di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1609 del 2015 e sez. IV, n. 1713 del 2006).

Nel caso concreto il titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato presso la sede dell’ente. Da tale data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. L’inerzia dell’amministrazione integra pertanto il presupposto dell’azione.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Sono riconosciute, se documentate, anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, in quanto strumentali al giudizio.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Segretario Generale di un altro Comune, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso ente. Il commissario si insedia su richiesta della parte ricorrente, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione. Egli deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme, e trasmettere al Tribunale una relazione sugli adempimenti. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Il ricorso è accolto, con spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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