La emersione ex art. 103 d.l. 34/2020 non si applica al rapporto già regolare con lo stesso datore (TAR Lazio n. 10503 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 ha natura eccezionale e non si applica oltre i casi in essa stabiliti. La relativa disciplina non può trovare applicazione quando il rapporto di lavoro per cui si chiede l’emersione sia già regolare, in quanto il lavoratore sia titolare di un permesso di soggiorno per richiedente protezione internazionale, e sia intercorso con il medesimo datore di lavoro del rapporto preesistente. In tal caso, manca l’esigenza di garantire ulteriori tutele, poiché il rapporto risulta già “emerso” nell’ordinamento giuridico dello Stato. L’istanza presentata in assenza di tali presupposti è legittimamente respinta dall’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva respinto la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego era motivato dalla circostanza che, alla data di entrata in vigore del decreto, tra la lavoratrice e la datrice di lavoro indicata nell’istanza sussisteva già un rapporto di lavoro regolare, basato su un diverso titolo di soggiorno. Secondo l’Amministrazione, la risoluzione di tale rapporto era stata “artatamente” creata per accedere alla sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo le valutazioni espresse dall’Amministrazione e richiamando quanto già rilevato in sede cautelare. Dalla successione degli eventi emergeva chiaramente che la domanda di emersione era stata presentata per assicurare alla lavoratrice, che aveva in corso una domanda di protezione internazionale, un contratto di soggiorno, benché la stessa fosse regolarmente soggiornante e impiegata in virtù del permesso per richiedente protezione internazionale alla data della domanda.
La Corte ha evidenziato il carattere eccezionale della normativa sull’emersione, che non tollera interpretazioni estensive. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8583/2022, il Collegio ha precisato che la disciplina sull’emersione è applicabile anche ai titolari di permesso per richiesta di asilo, ma riguarda rapporti con datori di lavoro diversi, non con lo stesso. Una interpretazione ampia non può ammettere alla procedura contratti di lavoro già “emersi” nell’ordinamento, per i quali non sussiste alcuna esigenza di tutela ulteriore.
Il TAR ha inoltre respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui il rapporto pregresso non sarebbe stato regolare. La lavoratrice aveva infatti rinunciato alla domanda di rinnovo della protezione internazionale solo in data 26.08.2022, ossia molto tempo dopo la presentazione dell’istanza di emersione (avvenuta il 15.06.2020). Pertanto, alla data della domanda, il rapporto di lavoro risultava regolarmente autorizzato dal permesso temporaneo in possesso della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della costituzione soltanto formale dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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