Recupero differenze tariffarie, giurisdizione ordinaria sul quantum (TAR Sicilia n. 1559 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il recupero delle differenze tariffarie nei confronti delle strutture sanitarie convenzionate, vertendo non già sull’an debeatur ma unicamente sul quantum, è riconducibile ad un assetto paritetico tra Amministrazione sanitaria e struttura convenzionata e ricade pertanto nella giurisdizione ordinaria. Le note assessoriali e quelle aziendali che richiamano gli esiti dei giudizi sul D.A. n. 170/2013 hanno natura ricognitoria e interlocutoria, priva di statura provvedimentale, e non radicano la giurisdizione amministrativa. La dedotta nullità per violazione del giudicato va fatta valere con ricorso in ottemperanza e non nel giudizio di cognizione, che non può convertire l’azione.

Il Fatto

La ricorrente, struttura sanitaria convenzionata, ha impugnato la nota con cui l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato il procedimento di recupero delle differenze tariffarie per il triennio 2007/2009, in applicazione del D.A. n. 1977/2007, unitamente alla nota assessoriale che aveva invitato le Aziende a procedere al recupero.

La società ha contestato l’inapplicabilità di tale decreto, la prescrizione del credito, la nullità degli atti per elusione del giudicato, l’infondatezza della pretesa, la lesione dell’affidamento, il ritardo nell’avvio del procedimento e, in via subordinata, la mancata compensazione con i crediti per prestazioni extra-budget. La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il percorso argomentativo muove da una pronuncia della stessa Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 16 aprile 2026, n. 1067), che aveva aderito alla prospettazione della Sezione staccata di Catania (TAR Catania, sez. IV, 30 dicembre 2024, nn. 4276 e 4278).

Da tali precedenti si ricava che la nota assessoriale prot. n. 34473 del 22/07/2024 è priva di statura provvedimentale, perché si limita a richiamare gli esiti dei giudizi sul D.A. n. 170/2013 e a invitare le Aziende a procedere al recupero per il solo triennio 2007/2009. Identica natura è riconosciuta all’atto d’indirizzo prot. 26133 del 29/03/2019 e alla nota prot. n. A.I. 3/19234 del 06/04/2022, già ritenuta interlocutoria da altra pronuncia del Tribunale.

Ne discende che la controversia non investe l’an debeatur, ma unicamente il quantum del recupero. Su questo terreno il rapporto tra Amministrazione sanitaria e struttura convenzionata è paritetico, e la cognizione spetta al giudice ordinario.

Il Collegio ha escluso che la giurisdizione amministrativa possa radicarsi per effetto della dedotta violazione del giudicato. La relativa nullità va fatta valere con il ricorso in ottemperanza previsto dagli artt. 31, co. 4, e 114 cod. proc. amm., mentre il giudice della cognizione non può convertire l’azione, non essendo competente a pronunciarsi sulle patologie del giudicato. La doglianza è pertanto inammissibile.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. L’esito in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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