Accertamento del giudicato e istruttoria nell’ottemperanza per il reinserimento del personale scolastico (TAR Abruzzo, Sez. I n. 166 dell’01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito della richiesta di esecuzione del giudicato, può disporre incombenti istruttori al fine di verificare lo stato di adempimento dell’Amministrazione. L’ordinanza che ordina alla parte pubblica la depositazione di una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa non definisce il giudizio, ma è funzionale alla successiva valutazione circa l’effettiva ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Tale attività istruttoria si inserisce nel peculiare modulo processuale dell’ottemperanza, caratterizzato da poteri officiosi e dalla necessità di acquisire gli elementi conoscitivi per la completa delibazione della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Pescara, la quale aveva riconosciuto il suo diritto al reinserimento in servizio. A seguito del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Il Ministero si costituiva in giudizio, senza che, all’esito della camera di consiglio, risultassero compiutamente chiariti i termini della vicenda e le ragioni del presunto inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori prima di provvedere sulla domanda di ottemperanza. In particolare, ha rilevato l’esigenza di conoscere con precisione lo stato della procedura di ricostruzione del rapporto di lavoro e le ragioni ostative al suo completamento. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi del ricorso, nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
L’ordinanza si fonda sul potere istruttorio officioso riconosciuto al giudice amministrativo, funzionale a garantire l’effettività della tutela. Nel giudizio di ottemperanza, tale potere assume una particolare ampiezza, poiché il giudice deve poter verificare se l’Amministrazione abbia o meno dato esecuzione al giudicato e se sussistano i presupposti per l’adozione dei provvedimenti coercitivi richiesti. La scelta di disporre l’istruttoria, piuttosto che decidere immediatamente, è proporzionata all’esigenza di assicurare un esito consapevole del giudizio, evitando statuizioni fondate su elementi incompleti.
La trattazione del ricorso è stata conseguentemente rinviata alla camera di consiglio del 12 giugno 2026, al fine di consentire all’Amministrazione di adempiere all’incombente e al Collegio di valutare, con piena cognizione, la domanda, ivi compresa l’eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. La pronuncia non assume pertanto carattere decisorio, ma si limita a regolare il proseguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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