Il regolamento comunale che impone siti unici per le antenne è illegittimo (TAR Lazio n. 115 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, è illegittimo il regolamento comunale che consenta l’installazione degli impianti esclusivamente nei siti puntualmente individuati dalla cartografia allegata, ove tale previsione si traduca in un divieto generalizzato di installazione nelle restanti aree del territorio. La specificazione dei siti da parte dell’Ente locale è ammessa dalla norma a fini di tutela, in negativo, e non può estendersi alla individuazione di siti quali unici punti ammessi, pena l’inversione del criterio normativamente stabilito. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, essendo necessaria la localizzazione capillare degli impianti. Il diniego che applica il regolamento così interpretato è illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore autorizzato a realizzare la propria rete di telecomunicazioni sul territorio nazionale, presentava istanza per l’installazione di una stazione radio base in un immobile sito nel territorio comunale, corredata della autorizzazione paesaggistica medio tempore rilasciata in via favorevole. L’ARPA Lazio attestava il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche.
Il Comune trasmetteva quindi un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e, disattendendo le osservazioni dell’operatore, adottava il diniego definitivo. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’applicazione del regolamento comunale, che imporrebbe una collocazione dell’impianto in aree limitate, nonché l’assenza di alcun obbligo normativo di presentare un programma annuale di sviluppo e di individuare localizzazioni alternative. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il diniego poggia sulla circostanza che l’operatore avrebbe scelto un sito non compreso tra quelli indicati dal Comune nel regolamento e nella cartografia allegata. Le disposizioni richiamate — artt. 6, 7 e 8 del regolamento comunale — consentono l’installazione esclusivamente nei siti individuati nelle planimetrie allegate e vietano l’installazione al di fuori delle aree ivi previste.
Tale limitazione, riferendosi ad aree di estensione molto limitata e minoritaria del territorio comunale, impedisce di fatto all’operatore l’installazione di qualsivoglia impianto idoneo a una copertura adeguata del segnale in altro sito. Tramutandosi in un divieto dall’estensione generalizzata, le disposizioni regolamentari e il provvedimento che ne costituisce applicazione si pongono in contrasto con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020, che esclude la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la specificazione dei siti è ammessa in negativo, a fini di tutela, e non può estendersi alla individuazione di siti quali unici punti ammessi (Cons. Stato n. 6829/2023; in linea Cons. Stato n. 4689/2022). La specificazione ha senso se circoscritta a siti di peculiare interesse e di estensione necessariamente limitata, anche in relazione all’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, che assimila le infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
Tale qualificazione richiama il principio di compatibilità generale di tali opere con qualsiasi destinazione urbanistica, in ragione della necessità di localizzazione capillare degli impianti sul territorio nazionale (Cons. Stato n. 3853/2017; Cons. Stato n. 5756/2019). Il ricorso è pertanto fondato anche sotto il terzo profilo: a fronte del divieto generalizzato, era il Comune, in ottica di leale collaborazione, a dovere proporre una diversa collocazione dell’impianto, eventualmente in co-siting (Cons. Stato n. 2073/2017).
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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