Inammissibile il ricorso della terza classificata che non censura anche la seconda (TAR Abruzzo n. 425 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal terzo classificato in una procedura di gara che, senza evocare in giudizio il secondo graduato né dedurre specifiche censure avverso la sua offerta, miri all’esclusione del solo aggiudicatario. L’utilità finale o strumentale del ricorrente deve derivare in via immediata e diretta dall’accoglimento del ricorso, secondo criteri di regolarità causale, e non da eventi incerti e potenziali quali l’esito di una futura verifica di anomalia dell’offerta del secondo classificato. L’interesse all’aggiudicazione sussiste solo ove risultino fondate sia le censure avverso la prima classificata sia quelle spese nei confronti della seconda. Tale conclusione deriva dalla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa e risulta compatibile con i principi dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che riconosce l’interesse del terzo classificato solo al ricorso diretto all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario e del secondo classificato.
Il Fatto
L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo indiceva una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. All’esito delle operazioni di gara, svolte con inversione procedimentale, risultava primo classificato un operatore economico con un ribasso del 30,62%, secondo un altro concorrente con ribasso del 27,50% e terza la società ricorrente con ribasso del 22,37%. La commissione rilevava che numerosi operatori, tra cui i primi due classificati, avevano indicato valori degli oneri aziendali per la sicurezza notevolmente inferiori rispetto alla stima della stazione appaltante, pari a euro 207.639,87, e li ammetteva con riserva, invitando il RUP a svolgere la verifica di congruità. Il RUP attivava il sub procedimento solo nei confronti del primo classificato e, all’esito, riteneva idonee le giustificazioni fornite, concludendo positivamente la verifica. L’operatore secondo classificato, la cui offerta presentava analoghi profili di incongruità, non veniva sottoposto a verifica, riservandosi la stazione appaltante di procedere solo in caso di esito negativo della verifica sul primo. Con determinazione del 27 gennaio 2026, l’appalto veniva aggiudicato al primo classificato. La società terza classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo vizi relativi esclusivamente all’offerta dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla controinteressata, ritenendola fondata. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, terza classificata, non aveva notificato il ricorso alla seconda classificata né aveva dedotto alcuna censura avverso la sua offerta, limitandosi a contestare la mancata esclusione dell’aggiudicatario per anomalia dell’offerta.
La ricorrente aveva infatti riconosciuto che l’esclusione del primo classificato costituiva il presupposto necessario per l’attivazione della verifica di anomalia nei confronti del secondo, confidando che, stante l’identità del vizio, tale verifica si sarebbe conclusa con l’esclusione di quest’ultimo. Il Collegio ha osservato che tale prospettazione si fondava su un evento futuro, incerto e potenziale, e non su una diretta conseguenza dell’accoglimento del ricorso. L’utilità perseguita, ossia l’aggiudicazione dell’appalto, sarebbe potuta derivare solo dalla successiva attività della stazione appaltante, senza che fossero state formulate tempestive censure di anomalia avverso l’offerta del secondo graduato.
Il TAR ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, sia quelle spese nei confronti della seconda graduata. È invece inammissibile il ricorso con cui il terzo classificato lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, poiché l’accoglimento delle censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare alcuna concreta utilità al ricorrente. Ciò a meno che i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità e il travolgimento dell’intera procedura.
Il Collegio ha concluso che l’utilità che la ricorrente mirava a conseguire non derivava in via immediata e diretta dall’accoglimento del ricorso, ma solo in via mediata da eventi incerti e potenziali, come l’ipotizzato esito negativo della verifica di anomalia dell’offerta del secondo classificato. Tale conclusione è stata ritenuta imposta dalla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico ma tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente correlata a un bene della vita, nonché compatibile con i principi dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che riconosce l’interesse del terzo classificato solo al ricorso diretto all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario e del secondo classificato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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