Silenzio assenso escluso su permesso e diniego in sanatoria legittimo (TAR Marche n. 115 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire fondato sul c.d. Piano casa, disciplina speciale rispetto al d.P.R. n. 380/2001, non è conseguibile per effetto del silenzio assenso di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001. L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza non perfeziona un titolo edilizio che consenta interventi sostanzialmente non conformi a legge e potenzialmente incidenti su salute e ambiente, tanto più dopo la modifica dell’art. 41 Cost. ad opera della legge cost. n. 1/2022. Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è legittimo quando si fondi sulla mancanza di doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, senza che le ulteriori motivazioni, ove ridondanti, ne inficino la validità. Il giudice amministrativo, respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione, ordina all’amministrazione di rideterminarsi in modo espresso e di riassegnare il termine per demolire.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Marche l’ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2021, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino di opere eseguite in difformità dalla SCIA del 2016. Il Comune aveva accertato la chiusura con pareti e copertura dell’area pergolata assentita e il cambio di destinazione d’uso del ripostiglio, qualificando l’insieme come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetto a permesso di costruire.
Il ricorrente sostiene che le opere fossero assentite per effetto del silenzio assenso formatosi su un’istanza di permesso di costruire presentata nel 2014 ai sensi della legge regionale n. 22/2009 (Piano casa). Con motivi aggiunti impugna anche il diniego di permesso in sanatoria dell’11 gennaio 2023 e chiede il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende i primi due motivi del ricorso introduttivo rilevando che l’istanza del 2014 era fondata sul Piano casa, disciplina speciale rispetto al d.P.R. n. 380/2001, alla quale non si applica il silenzio assenso dell’art. 20. Il tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, escludendo che un titolo si sia formato per silentium.
La decisione aggiunge una considerazione di sistema: anche in via ordinaria non può ritenersi che il solo decorso del tempo e l’inerzia della pubblica amministrazione rendano assentito un intervento sostanzialmente non conforme a legge e potenzialmente incidente su beni come salute e ambiente, la cui tutela è stata rafforzata dalla modifica dell’art. 41 Cost. operata con la legge cost. n. 1/2022. Gli istituti di liberalizzazione e semplificazione, di rango primario, vanno letti in modo costituzionalmente conforme.
Il Collegio valorizza poi il contegno del ricorrente, che dopo l’istanza del 2014 non aveva comunicato né l’avvio né la fine dei lavori e aveva presentato nel 2016 una SCIA avente ad oggetto un intervento diverso: ciò dimostra l’insussistenza di alcun affidamento. Il terzo e il quarto motivo sono infondati, non essendosi formato alcun titolo; il richiedente conosce comunque il procedimento ad istanza di parte.
Quanto ai motivi aggiunti, il primo è irricevibile per tardiva impugnazione dell’ordinanza del 2021, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 43 c.p.a.. Il secondo è infondato per coerenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale sul tema del Piano di gestione della zona costiera, essendo le ulteriori motivazioni ridondanti. Il terzo è inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto e comunque infondato, perché le asserzioni tecniche del ricorrente non superano la discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Respinta la domanda risarcitoria, il Tribunale ordina all’amministrazione di rideterminarsi in conformità al diniego e di riassegnare il termine per la demolizione.
Nota della Redazione
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