Accesso al risarcimento per occupazione appropriativa e ordine istruttorio al Comune (TAR Abruzzo n. 20/2026)
Principi di diritto (Massima)
In un giudizio di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ove l’amministrazione resistente non si sia costituita e il procedimento risulti complesso e risalente, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria documentale, chiedendo all’amministrazione una relazione di chiarimenti dettagliata e documentata circa i motivi di ricorso e l’attuale stato dei luoghi. Tale adempimento è funzionale alla corretta ricostruzione della vicenda ablatoria e all’accertamento dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi, in caso di accoglimento, anche con applicazione analogica dell’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due fondi in San Vito Chietino, esponeva che uno di essi era stato occupato in via d’urgenza sulla base di un decreto del 2004, non seguito da decreto di esproprio, mentre l’altro risultava occupato senza alcun titolo. Lamentava, pertanto, l’illegittimità del procedimento ablatorio e chiedeva il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità e della proprietà dei suoli, quantificato secondo i criteri dell’occupazione appropriativa. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di prima trattazione, rileva la complessità e la risalenza della vicenda, unitamente alla mancata costituzione dell’amministrazione comunale. Tale situazione rende necessario acquisire elementi conoscitivi ufficiali per poter valutare correttamente le domande del ricorrente e per verificare l’attuale situazione dei luoghi, elemento essenziale ai fini della decisione.
Pertanto, il Tribunale ordina all’amministrazione resistente il deposito di una relazione di chiarimenti, dettagliata e documentata, che faccia piena luce sui motivi di ricorso e sullo stato dei luoghi oggetto di causa. L’ordinanza istruttoria si configura come uno strumento propulsivo del giudizio, volto a superare la contumacia e a garantire la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
La decisione non entra nel merito delle domande attoree, ma si limita a predisporre gli strumenti necessari per la loro futura valutazione. Viene fissata una nuova udienza pubblica per la trattazione del merito, a seguito dell’adempimento istruttorio. L’ordinanza, di natura ordinatoria, non definisce il giudizio ma ne accompagna la fase preparatoria, assicurando gli elementi necessari per una decisione consapevole.
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Nota della Redazione
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