Cessazione della materia per stabilizzazione dell’ammissione universitaria (TAR Molise n. 115 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare al ricorrente alcuna utilità ritraibile da una pronuncia di merito. L’ammissione con riserva a un corso universitario, seguita dall’immatricolazione senza riserve e dal proficuo superamento degli esami fino agli anni conclusivi del percorso, determina la stabilizzazione degli effetti dell’iscrizione e supera la tutela cautelare in precedenza accordata. Il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso risponde al principio di conservazione degli atti e all’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno professionale. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso altro Ateneo, partecipava per l’a.a. 2020/2021 alla procedura di accesso agli anni successivi al primo indetta dall’Università degli Studi del Molise. All’esito della graduatoria del 13 ottobre 2020 non si collocava in posizione utile e l’Ateneo le comunicava il rigetto dell’istanza di trasferimento con nota del 30 novembre 2020.

Dopo l’accesso agli atti la ricorrente apprendeva che erano rimasti vacanti posti destinati ai candidati non comunitari e che l’Ateneo non aveva ampliato la disponibilità in ragione dell’aumento del contingente per il primo anno. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento del diniego e per la condanna in forma specifica all’ammissione. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 23/2021; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, disponeva l’ammissione con riserva e poi dichiarava l’improcedibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere, con conferma degli effetti dell’immatricolazione conseguita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la ricorrente è pervenuta all’iscrizione al sesto anno del corso di laurea magistrale presso l’Ateneo, con superamento di decine di esami, e che l’Amministrazione ha allegato tale circostanza chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente, dal canto suo, ha chiesto una pronuncia idonea a stabilizzare gli effetti delle già intervenute statuizioni favorevoli.

Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e l’art. 74 cod. proc. amm., il Tribunale ricostruisce l’istituto: la cessazione opera quando una successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, così che non residui per il privato alcuna utilità dalla decisione di merito. Il parametro è la soddisfazione piena e irretrattabile del diritto o dell’interesse legittimo esercitato, secondo l’indirizzo del Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020 e del Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.

Nel caso concreto l’ammissione è avvenuta senza riserve di sorta e il percorso accademico è proseguito con successo, senza che l’Ateneo abbia mai opposto ostacoli in termini di penuria di risorse o spazi formativi. Tale sereno e lineare svolgimento della carriera universitaria dimostra, da un lato, che le condizioni strutturali per l’originaria ammissione non difettavano e, dall’altro, una condotta di sostanziale ritrattazione degli iniziali atti sfavorevoli, come già rilevato dal Tribunale in analoghe vicende (TAR Molise nn. 14, 18 e 19 del 2024).

Il Collegio aderisce inoltre al più recente orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, n. 11058 del 2023; n. 6855 del 2023; n. 3499 del 2023), secondo cui il superamento degli esami comprova la realizzazione dell’esigenza formativa e il soddisfacimento dell’interesse sostanziale, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla sul piano ontologico neppure in caso di reiezione. Il permanere degli effetti del percorso accademico si allinea al principio di conservazione degli atti giuridici e all’interesse pubblico al fabbisogno professionale richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999.

Su queste basi il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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