Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 271 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, sez. lavoro, che abbia accertato il diritto di un docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L’inerzia serbata dalla PA, costituitasi solo formalmente e senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra l’inottemperanza al giudicato. Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con assegnazione di un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, del Commissario ad acta. L’istanza di condanna al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non ricorrano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto della ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto era stato riconosciuto, con le modalità ivi precisate, ponendo altresì a carico dell’Amministrazione le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e all’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La condizione è soddisfatta perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine predetto, la PA si è limitata a una costituzione meramente formale, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il TAR accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando allo scopo il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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