Daspo: misura di prevenzione autonoma, non serve prova di reato (TAR Calabria n. 1160 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (d.a.spo.) è misura di prevenzione che prescinde dalla sussistenza di una condotta penalmente rilevante e non richiede la prova dell’avvenuta lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta, valutata anche in relazione al profilo dell’agente. Ai fini della sua adozione non occorre la confutazione analitica di tutte le deduzioni partecipative, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento. Il superamento del termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e non inficia la legittimità dell’atto adottato. La mancata ostensione delle immagini di videosorveglianza trova tutela mediante l’actio ad exhibendum di cui all’art. 116 c.p.a., non integrando un vizio del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Cosenza gli ha imposto, per un periodo di cinque anni, il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale nei luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di tutti i campionati FIGC, comprese le amichevoli e le partite della nazionale. Il provvedimento si fonda su fatti avvenuti in occasione di un incontro di campionato: un tifoso, dopo aver varcato il tornello con un megafono, cerca di venire a contatto con uno steward poco prima colpito con un pugno da altro tifoso, venendo fermato da altri sostenitori; all’esponente viene attribuita la tentata aggressione.

Nel contraddittorio procedimentale il ricorrente aveva dedotto l’insussistenza degli addebiti e segnalato l’esistenza di un processo penale per i medesimi fatti, conclusosi con decreto penale di condanna tempestivamente opposto. Seguiva comunque l’adozione del d.a.spo., impugnato per violazione della legge n. 241/1990, del diritto di difesa, dell’art. 6 legge n. 401/1989 e per eccesso di potere. La tutela cautelare era stata negata con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le censure procedimentali. Quanto al termine di conclusione del procedimento, il suo superamento non inficia la legittimità dell’atto, avendo lo stesso natura ordinatoria. Sulla mancata ostensione del DVD di videosorveglianza, il rimedio era l’actio ad exhibendum ex art. 116 c.p.a., non potendosi ravvisare un vizio del d.a.spo. in correlazione alla mancata acquisizione delle immagini.

Nessuna violazione delle garanzie partecipative sussiste sul rilievo dell’omesso esame delle memorie difensive. L’obbligo ex art. 10 legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica delle singole argomentazioni, ma richiede l’esame del materiale istruttorio e una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento, secondo TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 429 del 13.01.2021. Nel caso concreto l’amministrazione ha preso atto delle deduzioni, esaminandole ma ritenendole non rilevanti.

Infondata è anche la censura sulla mancata audizione, non prevista da alcuna disposizione per il d.a.spo., e quella sulla violazione del principio di legalità rispetto all’art. 336 cod. pen. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il d.a.spo. può essere disposto verso chi, sulla base di elementi di fatto, ha tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, n. 7945 del 29.11.2021). La misura si atteggia a misura di prevenzione, applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3880 del 21.12.2023), e il potere si connota di elevata discrezionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 6005 del 28.11.2012). Non occorre prova della lesione dell’ordine pubblico, bastando una prognosi di pericolosità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9074 del 16.12.2010).

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, per il contrasto tra capo di imputazione e condotta descritta, la censura è infondata attesa l’autonomia del d.a.spo. rispetto alle condotte penalmente rilevanti; dai frame delle immagini emerge chiara la condotta aggressiva, senza necessità di supplemento istruttorio. È infondata anche la doglianza sulla genericità delle prescrizioni: non è richiesta l’elencazione specifica degli eventi, essendo sufficiente la loro determinabilità, con onere del destinatario di tenersi informato (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1133 dell’11.07.2024; TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 996 del 14.02.2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e rigetto dell’istanza istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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