Obbligo del terzo prodotto negli impianti carburanti anche in Sicilia (C.G.A.R.S. n. 115 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 49, comma 6, della l.r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, nel richiamare le “disposizioni nazionali” di settore e non singole previsioni, opera un rinvio dinamico che ricomprende non solo i principi del comma 17 dell’art. 83-bis del d.-l. n. 112/2008 ma anche le norme statali che vi hanno dato attuazione. Ne consegue che anche nella Regione Siciliana sussiste l’obbligo del terzo prodotto eco-compatibile nei nuovi impianti di distribuzione carburanti, per effetto dell’art. 18 del d.lgs. n. 257/2016, che ne impone l’applicazione nei procedimenti regionali di autorizzazione. La deroga fondata sull’insufficienza degli spazi per motivi di sicurezza antincendio opera solo per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto. L’individuazione delle aree svantaggiate è rimessa alle disposizioni regionali di settore, nel termine ordinatorio di tre mesi, e non può essere mutuata da qualificazioni proprie di norme aventi diversa finalità.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva alla Regione Siciliana l’autorizzazione a installare un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Mussomeli. L’Assessorato regionale alle attività produttive negava il rilascio con provvedimento n. 47056/2018, sul rilievo che l’area indicata non consentiva di collocare, oltre a benzina e diesel, anche un prodotto eco-compatibile.

La società impugnava il diniego davanti al TAR per la Sicilia, estendendo il ricorso al provvedimento sopravvenuto n. 23839/2019, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare di remand di questo Consiglio n. 101/2019. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva i motivi aggiunti, condannando la società alle spese. Proponeva quindi appello, deducendo violazione delle norme regionali e statali di settore e omessa pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua quattro questioni: la sussistenza dell’obbligo del terzo prodotto in Sicilia; l’ammissibilità di una deroga per ostacolo tecnico; la qualificazione del Comune come area svantaggiata; il rispetto delle prescrizioni cautelari e del principio di tempestività normativa. A tutte dà risposta negativa.

Sul primo punto l’appellante invocava la precedente decisione di questo Consiglio n. 622/2020, che aveva escluso l’obbligo in ragione della sola presenza di decreti assessorili e circolari. Il Collegio rileva che il quadro normativo è mutato: il TAR ha considerato l’art. 49, comma 6, della l.r. n. 3/2016, che ha introdotto la disciplina di rango primario la cui assenza fondava la decisione richiamata. Il comma 6, richiamando le disposizioni nazionali di settore, realizza un rinvio dinamico che attrae anche l’art. 18 del d.lgs. n. 257/2016, il quale impone alle regioni di prevedere l’obbligo per i nuovi impianti, senza margini di recepimento normativo. L’obbligo sussiste pertanto a prescindere dai decreti assessorili attuativi.

Quanto alla deroga, l’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 257/2016 riconduce l’impossibilità tecnica da normativa antincendio ai soli impianti già autorizzati. La società non contesta tale condizione, riferendosi a un impianto nuovo. Il Collegio smentisce inoltre il presupposto fattuale dell’appellante: il piano comunale non individua aree specifiche, ma solo direttrici viarie, né rileva l’uso dell’area come deposito di gasolio.

Sulle aree svantaggiate il decreto assessorile n. 2284/2018 le identifica nei Comuni privi di impianti o nelle isole minori; il Comune ne è provvisto di quattro. Il Collegio esclude il mutuo dalle qualificazioni proprie delle norme sui sostegni allo sviluppo rurale. La censura sulla pubblicazione successiva all’istanza è respinta in forza del principio tempus regit actum, richiamando Cons. Stato, IV, n. 8609 del 2023; la relativa doglianza è inoltre inammissibile per difetto della parte critica richiesta dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. Il termine trimestrale è ordinatorio, come affermato da Cons. Stato, II, n. 537 del 2020.

Infine, il Collegio esclude il contrasto con l’ordinanza di remand: i tre profili sollecitati sono stati analiticamente valutati nel provvedimento di conferma. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni rispetto alla decisione n. 622/2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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