Piano regolatore, stralcio delle zone edificabili e obbligo di ripubblicazione (C.G.A.R.S. n. 240 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere motivato VAS mediante lo stralcio secco delle previsioni edificatorie di un piano regolatore generale non integra una modifica obbligatoria, ma una rielaborazione sostanziale del piano adottato. Il carattere dovuto dell’adeguamento rende superflua la partecipazione dei privati solo quando l’intervento sia imposto da fonti sovraordinate o da vincoli inderogabili; non quando l’Amministrazione conservi margini decisionali sulle scelte procedimentali e di zonizzazione. In tale ipotesi l’art. 54, comma 3, della l.r. Sicilia n. 19/2020 non consente la mera presa d’atto dell’efficacia del piano, ma impone la ripubblicazione e la riapertura dei termini per le osservazioni. L’azzeramento delle previsioni edificatorie incide sulla tenuta complessiva della pianificazione residua e non può essere qualificato come variazione di dettaglio.

Il Fatto

Un privato impugnava davanti al TAR Sicilia gli atti di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Capaci, culminati nella delibera consiliare n. 21/2023, con cui si prendeva atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano ai sensi dell’art. 54 della l.r. Sicilia n. 19/2020. Il ricorrente lamentava la classificazione integrale a ZTO “E – verde agricolo” di un fondo che nel previgente programma di fabbricazione ricadeva in parte in ZTO “C3 – espansione edilizia stagionale”, con conseguente perdita di potenzialità edificatoria.

Il TAR accoglieva la domanda principale, annullando la sola delibera n. 21/2023 per difetto di istruttoria e violazione dei principi partecipativi, e respingeva quella risarcitoria. Il Comune proponeva appello; l’originario ricorrente resisteva e spiegava appello incidentale, riproponendo i motivi assorbiti e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione. La delibera n. 21/2023 non si limita a una attestazione ricognitiva, ma adegua il piano alle prescrizioni del parere VAS, incidendo in via immediata e concreta sulla potenzialità edificatoria delle aree. È irrilevante che il privato non avesse presentato osservazioni al piano adottato: le controdeduzioni alle osservazioni hanno funzione meramente endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili. L’omessa impugnazione del piano adottato non preclude la contestazione dello stesso una volta intervenuto un atto che lo ha reso efficace ed esecutivo.

Sul merito, la Corte ricostruisce la giurisprudenza in tema di ripubblicazione degli strumenti pianificatori. Le modifiche che non richiedono nuova pubblicazione sono solo quelle non comportanti sostanziali innovazioni o deviazione dei criteri connotanti il piano adottato. La ripubblicazione si impone quando tra adozione e approvazione intervengano mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano. Occorre distinguere tra modifiche obbligatorie, facoltative e concordate: per le prime l’obbligo non sorge, poiché il carattere dovuto rende superfluo l’apporto collaborativo del privato.

Nel caso concreto, il parere motivato VAS ha ritenuto di non poter esprimere valutazione positiva sulle zone C3, C6, D3 e FV, disponendone l’espunzione. Il Comune ha dato seguito a tale indicazione classificando le aree come zone bianche, con destinazione a verde agricolo. La Corte esclude che si tratti di modifica obbligatoria: il parere non imponeva affatto quella zonizzazione, ma prospettava la possibilità di una successiva variante. Il Comune conservava ampi margini decisionali sulle scelte procedimentali da assumere.

Lo stralcio secco delle previsioni edificatorie non integra neppure una variazione di dettaglio: le previsioni edificatorie costituiscono elemento qualificante dello strumento urbanistico e il loro azzeramento incide oggettivamente sulla tenuta complessiva della pianificazione residua. La quantificazione percentuale delle aree interessate resta contestata e non è dirimente. Ne consegue l’incompatibilità della procedura semplificata dell’art. 54 della l.r. n. 19/2020 con gli adeguamenti non automatici posti in essere dal Comune, in violazione dei principi di pubblicità e partecipazione. L’appello principale è respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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