Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di delibera comunale satisfattiva (TAR Sardegna n. 713 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento satisfattivo delle pretese azionate in giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel ricorrente. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria consegue all’accertamento oggettivo della cessazione della materia del contendere, ancorché formalmente richiesta dalla parte ricorrente tramite istanza di declaratoria di carenza d’interesse e nonostante il difetto di opposizione delle controparti costituite. La compensazione delle spese di lite costituisce l’ordinaria statuizione conseguente a tale epilogo processuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la deliberazione con cui il Consiglio Comunale aveva approvato il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione in zona F/3 del vigente Piano di fabbricazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle NTA del PPR. L’atto era stato adottato in data 17 novembre 2021 e reso esecutivo il successivo 25 novembre.
Il ricorrente lamentava, in particolare, le criticità connesse al numero dei parcheggi previsti dall’intervento, ritenendo lesiva la conformazione del piano sotto tale profilo. Si costituivano in giudizio il Comune e alcuni consorziati, mentre il Condominio Consorzio Villaggio Palma 2 restava non costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’istanza depositata dal ricorrente in data 6 marzo 2026, con la quale era stata rappresentata l’avvenuta approvazione, con deliberazione consiliare n. 8/2025, di una proposta alternativa che, riducendo notevolmente il numero dei parcheggi, aveva consentito di superare le problematiche che avevano generato il ricorso.
La circostanza che il nuovo provvedimento avesse ridotto i parcheggi ha fatto venir meno la lesione concretamente dedotta: l’interesse strumentale alla rimozione dell’atto impugnato è pertanto cessato, rendendo la decisione nel merito priva di utilità concreta per il ricorrente. Rilevante, in tale contesto, è la circostanza che le controparti costituite non abbiano formulato alcuna opposizione alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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