Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il beneficio Carta docente (TAR Toscana n. 1160 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso prima della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro era stato accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo era passato in giudicato. Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del presupposto dell’azione: il giudicato e il suo mancato eseguimento. Dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. La fondatezza del ricorso discende direttamente da questo accertamento negativo.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario. Il termine è funzionale a rendere effettiva la tutela già riconosciuta nel titolo.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi precedenti analoghi. Il ricorso è dunque accolto in tutti i suoi profili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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