Equo indennizzo e nesso causale: discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (TAR Puglia n. 1162 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo preposto, che vi perviene assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. È precluso al giudice amministrativo il sindacato di merito su tali giudizi; quello di legittimità è ammesso esclusivamente in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici o quando non sia stata considerata la sussistenza di circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione medico-legale. Il provvedimento di diniego può essere motivato per relationem ad altri atti, la cui omessa allegazione non incide sulla legittimità del provvedimento finale, salvo l’errore scusabile per la rimessione in termini ai fini della loro impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri deceduto per una grave patologia, ha impugnato il diniego di equo indennizzo e il presupposto parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. In un precedente giudizio il TAR aveva annullato il primo diniego, rilevando un’istruttoria carente e disponendo che l’Amministrazione provvedesse con adeguato approfondimento.
In esecuzione di quella pronuncia l’Amministrazione ha svolto ulteriore istruttoria. Il Comitato, sulla base di una relazione medico-legale e di un rapporto informativo del Raggruppamento Aeromobili, ha confermato il giudizio di non dipendenza della patologia da fatti di servizio, escludendo l’asserita esposizione all’amianto negli hangar e sugli elicotteri pilotati dal militare. Il Comando Generale ha quindi emesso il decreto di diniego. La ricorrente ha dedotto l’omessa notifica del parere, la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e ingiustizia manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La mancata allegazione del parere del C.V.C.S. al decreto di diniego non ne determina l’invalidità. Il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato per relationem ad altri atti, la cui omessa allegazione o disponibilità per l’interessato non incide sulla legittimità del provvedimento finale. La circostanza può valere semmai sul piano dell’errore scusabile, per la rimessione in termini ai fini dell’impugnazione. Il parere, del resto, è stato depositato in giudizio e la ricorrente non ha proposto motivi aggiunti.
Quanto al dedotto difetto d’istruttoria, il Tribunale ritiene che il diniego si fondi su un’adeguata istruttoria riguardante il servizio prestato e i mezzi impiegati. L’Amministrazione ha considerato la possibilità che la presenza di amianto sugli elicotteri abbia avuto un ruolo nella patogenesi, escludendola sulla base di una valutazione del caso specifico. Il rapporto informativo ha escluso concentrazioni di fibre aerodisperse superiori ai limiti di rischio. Il fatto che parte delle verifiche sui velivoli sia stata condotta dopo il decesso del militare non inficia la personalizzazione del giudizio, poiché le verifiche riguardano le tipologie di velivoli effettivamente pilotati.
Il Collegio richiama i consolidati principi giurisprudenziali in materia di discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di vizi logici macroscopici o di omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti. Nel caso in esame non emergono valutazioni manifestamente irrazionali né risulta omessa la considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione medico-legale. Il provvedimento è adeguatamente motivato e coerente con le risultanze del riesame, avendo l’Amministrazione verificato il rapporto di derivazione causale rispetto alle modalità di svolgimento del servizio.
Da tali argomentazioni discende l’integrale reiezione del ricorso. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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