Ottemperanza per carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 4362 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è mezzo idoneo per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. Ove l’amministrazione sia rimasta inerte, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta e integrale esecuzione del titolo e nomina un commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Qualora il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio sia decorso senza che l’interessato abbia potuto fruirne per causa imputabile all’amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento una sentenza passata in giudicato che accertava il diritto a fruire della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici. Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione, la ricorrente notificava il titolo esecutivo e, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine per l’azione di ottemperanza e la rituale notifica della sentenza ottemperanda presso la sede dell’amministrazione.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’amministrazione non aveva allegato alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni.
Quanto alla decorrenza del termine di fruizione del beneficio, il Collegio ha precisato che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi della propria inerzia. Ne consegue l’obbligo di erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione di natura fungibile.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da subito un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, escludendo che la mancanza di disponibilità possa impedire l’esecuzione. È stata invece respinta la domanda di astreintes, non ritenuta equa nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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