Payback dispositivi medici: impugnazione regionale inammissibile per difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 6955 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti regionali che quantificano l’importo dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa sono atti di natura meramente tecnico-contabile, privi di alcuna discrezionalità, in quanto si limitano ad applicare le percentuali di riparto già fissate dalla legge e le risultanze contabili aziendali. Ne consegue che il rapporto tra regione e impresa fornitrice ha natura paritaria e incide su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con la conseguenza che la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione non preclude il riesame della fondatezza delle censure, ivi inclusa l’eccezione di prescrizione, dinanzi all’autorità giudiziaria munita di giurisdizione.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le successive linee guida ministeriali e i conseguenti atti regionali di ripiano adottati da diverse regioni, tra cui la Regione Sardegna e la Regione Liguria. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti regionali adottati a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rimodulato la misura del ripiano nella misura ridotta del 25%.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto la violazione del principio di irretroattività con riferimento alle annualità 2015-2018, il difetto di partecipazione procedimentale, la violazione del legittimo affidamento e, in via subordinata, l’eccezione di prescrizione del quantum richiesto per gli anni 2015 e 2016. Ha inoltre prospettato plurime questioni di legittimità costituzionale e la violazione del diritto europeo e convenzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo del c.d. payback sui dispositivi medici, evidenziando come la disciplina di cui all’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, abbia subito una progressiva implementazione solo a partire dal 2022, con l’introduzione del comma 9-bis ad opera dell’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, che ha demandato alle regioni la verifica contabile, la redazione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano e la quantificazione degli importi dovuti.
Con riferimento alle censure concernenti la violazione del principio di irretroattività, della tutela dell’affidamento e del contraddittorio procedimentale, il TAR le ha ritenute infondate, richiamando le conclusioni della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la lesione di tali principi in quanto le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di ripiano e lo ius superveniens del 2022 non ha innovato sul profilo sostanziale della disciplina ma ha solo reso operative le procedure esistenti. Le medesime conclusioni hanno determinato il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale proposte, non emergendo profili di novità rispetto al quadro già scrutinato dal giudice delle leggi, e il rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiesta in termini generici senza specificare i profili di contrasto con il diritto eurounitario.
Quanto all’impugnazione dei provvedimenti regionali di quantificazione, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dal comma 9-bis dell’art. 9-ter citato è infatti di natura meramente tecnico-contabile, priva di margini di discrezionalità: il tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e le percentuali di ripiano sono già definiti da atti statali e dalle linee guida ministeriali, sicché i provvedimenti regionali si risolvono in un mero calcolo aritmetico basato sul fatturato aziendale. In tal senso, la Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha qualificato la funzione regionale come tecnica di quantificazione, senza alcuna determinazione autonoma del quantum.
Ne consegue che il rapporto tra regione e impresa fornitrice è di natura paritaria, non intermediato da un potere amministrativo discrezionale, e ha ad oggetto un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Richiamando il criterio discretivo fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva e sul petitum sostanziale, il TAR ha pertanto declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la ricorrente potrà far valere anche l’eccezione di prescrizione per le annualità 2015 e 2016, con facoltà di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Nota della Redazione
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