Esclusione dei seminterrati dal recupero e obbligo di riesame del rischio falda (TAR Lombardia n. 1162 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 della legge regionale n. 7/2017 attribuisce al Comune il potere di escludere dall’applicazione della disciplina sul recupero dei vani seminterrati “parti del territorio” in ragione delle caratteristiche di dette parti, da valutare in concreto. La dizione letterale non impedisce che, per effetto delle plurime valutazioni richieste, anche l’intero territorio comunale risulti inidoneo al recupero, non essendo il confine comunale a determinare l’applicabilità della legge. L’esclusione delle aree a rischio medio di soggiacenza della falda è illegittima quando il provvedimento recepisce solo parzialmente la nota del gestore del servizio idrico, senza autonoma motivazione sulle ragioni dell’esclusione e senza ammettere le verifiche in concreto suggerite. L’annullamento di tale parte della delibera ha efficacia erga omnes, per la natura del vizio riferito all’intero territorio escluso, e impone al Comune un obbligo di riesame.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un hotel in Comune di Baranzate dotato di ampi spazi seminterrati, ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 13.7.2017, adottata in applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 7/2017. Con tale atto il Comune ha escluso dall’applicazione della legge regionale le aree classificate in classe 3 e 4 sotto il profilo geologico e sismico, le aree P3 e P2 interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti secondo il Pgra, nonché le aree a rischio alto e medio di soggiacenza della falda individuate da Cap Holding. Per effetto della sovrapposizione delle tre tipologie, l’esclusione finiva per riguardare l’intero territorio comunale.

La società ha dedotto, con un primo motivo, l’assenza di motivazione in concreto e il contrasto con la ratio della legge regionale; con un secondo motivo, l’errata lettura della nota del gestore del servizio idrico, che avrebbe suggerito di demandare ai privati ulteriori indagini sulle singole aree. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il primo motivo. Le classi 3 e 4 esprimono in sé gravi livelli di fattibilità geologica e le caratteristiche delle aree sono analiticamente indicate nella carta allegata alla delibera, che ne costituisce parte integrante e integra la motivazione. L’enunciazione di fasce di rispetto dei pozzi, elevata vulnerabilità dell’acquifero, aree industriali dismesse, ex cava Ronchi oggetto di bonifica e fasce di rispetto dei corsi d’acqua è sufficiente a comprendere le ragioni dell’inidoneità al recupero, senza necessità di ulteriori valutazioni in concreto.

Quanto all’effetto di esclusione dell’intero territorio comunale, il Collegio osserva che l’art. 4 della L.R. n. 7/2017 riferisce il potere di esclusione a “parti del territorio” in relazione alle caratteristiche delle stesse. La dizione letterale non esclude – e, se lo facesse, sarebbe irragionevole – che per effetto delle plurime valutazioni richieste anche un ampio territorio, in ipotesi coincidente con quello comunale, sia ritenuto inidoneo. Non è il confine comunale a dettare l’applicabilità della legge, ma l’individuazione di zone da escludere per specifiche ragioni.

È invece fondato il secondo motivo. Il provvedimento recepisce solo parzialmente la nota di Cap Holding, senza alcuna valutazione autonoma sulle ragioni dell’esclusione delle aree a rischio medio, oltre a quelle a rischio alto. La nota del gestore ammetteva in astratto la possibilità di recupero in certe aree, a fronte di verifiche concrete sull’inesistenza di fenomeni di innalzamento della falda. Il Comune ha invece escluso ogni possibilità di recupero senza ammettere tali verifiche, e la motivazione di questa diversa impostazione non emerge dall’istruttoria né dal provvedimento.

L’annullamento è quindi limitato alla sola parte in cui la delibera esclude le aree a rischio medio per soggiacenza della falda. Quanto alla portata erga omnes, il Collegio richiama il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5; Consiglio di Stato, VII, 16 novembre 2022, n. 10089): l’estensione del giudicato è ammessa, tra l’altro, quando la natura del vizio è tale da rendere giuridicamente impossibile che l’atto non esista più per taluno e continui a esistere per altri. Nella specie il vizio affligge una parte della delibera con riferimento all’intero territorio escluso, donde l’efficacia generale della caducazione.

Il Comune è tenuto, quale effetto conformativo, a riesaminare anche riaprendo l’istruttoria le ragioni di esclusione legate al rischio di innalzamento della falda e a riprovvedere tempestivamente. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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