Giudizio di ottemperanza e penalità di mora per mancata esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 4048 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione destinataria di una sentenza passata in giudicato, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente inottemperante. Su richiesta di parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora, fissandone la misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto. Nei giudizi aventi ad oggetto somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è commisurata agli interessi legali. La mancata allegazione di elementi ostativi da parte dell’amministrazione costituita determina l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 1588/2025 del 28 luglio 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 2.500 mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della decisione e la mancata esecuzione della stessa.

Parte ricorrente ha quindi chiesto che il giudice amministrativo ordinasse all’amministrazione di eseguire il provvedimento, fissando un termine; in caso di ulteriore inerzia, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna della resistente alla corresponsione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata, costituitasi con atto di stile, non ha fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda, non contestando la mancata esecuzione del giudicato.

Sulla base di tale rilievo il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di condanna alla penalità di mora. La norma richiamata prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha richiamato la medesima disposizione nella parte in cui chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento.

Le spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento oltre accessori di legge, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo. Il giudice ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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