Carta docente: ottemperanza al giudicato esclude astreinte per contenzioso seriale (TAR Piemonte n. 1286 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automaticamente conseguente all’accertata inottemperanza: il giudice può negarla quando ricorrano le “altre ragioni ostative” ivi previste, autonome e ulteriori rispetto alla manifesta iniquità del codice di rito civile. Tali ragioni sussistono, in concreto, in presenza di una eccezionale mole di contenzioso seriale e quando il beneficio economico oggetto del giudicato non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito, sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo complessivo di euro 2.000, oltre interessi legali, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento.
La sentenza azionata era stata notificata in forma esecutiva nel luglio 2024 e, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Accertata l’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando le somme liquidate oltre interessi legali dalle singole date del diritto alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.
Quanto alle funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto il ritardo è stato ricondotto principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente, in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti della misura coercitiva. Le spese sono state liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55 del 10.03.2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ed è stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Nota della Redazione
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