Valutazioni caratteristiche del militare e relazioni trimestrali non vincolanti (TAR Sardegna n. 839 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazioni caratteristiche del personale militare, le relazioni trimestrali non vincolano il contenuto della scheda valutativa annuale, rappresentando meri elementi conoscitivi concorrenti al giudizio finale. La valutazione annuale reca un giudizio sintetico e globale delle qualità dell’interessato, fondato su molteplici elementi quali le condotte tenute, i precedenti disciplinari e l’andamento complessivo nel periodo di riferimento. Tale giudizio non è viziato da difetto di motivazione o istruttoria quando risulti coerente con le valutazioni dei revisori e si basi su elementi concreti e specificamente descritti. Il militare non può invocare il trasferimento per incompatibilità ambientale adducendo criticità della sede di servizio ricollegabili a proprie condotte non consone, atteso che le stesse giustificano, semmai, valutazioni negative e l’avvio di procedimenti sanzionatori.
Il Fatto
Un appuntato dell’Arma dei Carabinieri impugnava il documento caratteristico relativo al periodo 26 giugno 2023 – 28 settembre 2023, con cui la sua capacità di lavorare in gruppo era stata valutata “inferiore alla media”, nonché il conseguente verbale di ammonizione. Nel ricorso deduceva il difetto di motivazione e istruttoria, la contraddittorietà tra la valutazione finale e quelle espresse dai revisori, e lo sviamento di potere per l’utilizzo del documento a fini di un separato procedimento di dispensa dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le censure richiamando il principio consolidato per cui le relazioni trimestrali costituiscono semplici elementi conoscitivi concorrenti al giudizio finale, il quale reca una valutazione sintetica e globale delle qualità dell’interessato. Nel caso di specie, la lettura complessiva del documento evidenziava una sostanziale coerenza tra il giudizio finale e le valutazioni dei revisori, i quali avevano riferito di una condotta non sempre adeguata e di requisiti complessivamente inferiori alla media, sulla scorta di una descrizione concreta delle condotte dell’interessato.
Quanto all’utilizzo della valutazione nel separato procedimento di cessazione dal servizio, il Tribunale ha osservato che tale circostanza rientra nella normale fisiologia procedimentale, non potendo escludersi che l’Amministrazione tenga conto degli esiti valutativi anche ad altri fini. Il giudizio, inoltre, non riguardava quel distinto procedimento.
Infine, il Collegio ha ritenuto infondata la censura di sviamento per la mancata adozione del trasferimento per incompatibilità ambientale, rilevando che l’interessato non può accampare, a fondamento della richiesta di trasferimento, criticità della sede di servizio ricollegabili a proprie condotte non consone. Il denunciato sviamento era attribuibile non all’Amministrazione ma al ricorrente stesso, che aveva sostanzialmente utilizzato la situazione di tensione creata dalle proprie condotte. Il Tribunale ha inoltre richiamato il rinvio a giudizio dell’interessato per il tentativo di ottenere il trasferimento allegando false proposte di lavoro.
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Nota della Redazione
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