Sindacato limitato sulla scheda valutativa militare: irrilevante la flessione del giudizio (TAR Lombardia n. 1163 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi valutativi del personale militare è circoscritto al riscontro di vizi di legittimità e incontra il limite della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta abnormità, palese arbitrarietà, illogicità o macroscopico travisamento dei presupposti di fatto. La scheda valutativa non deve contenere l’elenco analitico dei fatti di carriera, ma compendiare un giudizio sintetico, coerente e consequenziale rispetto alle singole voci del modulo. Le valutazioni riferite ai singoli periodi sono autonome e indipendenti: la difformità rispetto a giudizi precedenti non è di per sé sintomatica di eccesso di potere e non impone alcun onere di motivazione rafforzata, né lede un affidamento alla conservazione delle pregresse qualifiche. La qualifica inferiore di un solo livello rispetto alla precedente costituisce comunque notazione positiva, non assimilabile a una sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa n. 26, relativa al periodo 27 novembre 2020 – 31 ottobre 2021, che gli ha attribuito la qualifica finale di “superiore alla media”, in flessione rispetto alle precedenti valutazioni di “eccellente”. Unitamente a essa impugna il provvedimento della Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa del 28 aprile 2022, che ha rigettato il ricorso gerarchico.

Il militare deduce carenza di motivazione nella subitanea flessione delle voci analitiche, violazione della disciplina sui documenti caratteristici, eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e travisamento, asserita sovrapponibilità tra giudizio del compilatore e del revisore, oltre a pretese pressioni esterne sul compilatore. Chiede l’annullamento dei provvedimenti e formula istanza istruttoria. Si costituisce il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria, non reiterata dopo il deposito della documentazione erariale e priva di effettiva esigenza decisoria, non potendosi introdurre tardivamente elementi non prodotti ritualmente. Nel merito, richiamata la consolidata giurisprudenza, il TAR ribadisce che i giudizi delle schede valutative militari sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di merito, restando censurabili solo per vizi macroscopici.

Quanto alla motivazione, la scheda non richiede un elenco analitico di fatti, ma un giudizio sintetico; le valutazioni sono autonome per ciascun periodo e la difformità rispetto al passato non integra di per sé eccesso di potere. Il Collegio richiama Cons. Stato, II, n. 7002 del 2023 e Cons. Stato, II, n. 11157 del 2022, oltre a Cons. Stato, I, parere n. 426 del 2024 e TAR Lazio, Roma, IV, n. 18499 del 2023: i cali di rendimento giustificano la valutazione periodica.

Nel caso concreto non sussiste contraddizione tra giudizi e attestazioni di carriera, che rispondono a finalità non sovrapponibili. La qualifica “superiore alla media” è notazione positiva, di un solo livello inferiore, non configurabile come significativo tracollo; nessun legittimo affidamento è leso e nessuna motivazione rafforzata è esigibile. Il Collegio osserva che durante il periodo non risultano formali riconoscimenti e che i richiami orali e la mancata prova dei servizi da capo equipaggio depongono in senso contrario. La concordanza tra compilatore e revisore non inficia la scheda, contenendo il giudizio del revisore un’esortazione ulteriore.

Le asserite pressioni, documentate solo da trascrizioni di conversazioni, non hanno fede privilegiata né conferma giurisdizionale. La generica difformità dal paradigma normativo integra al più una irregolarità, non la nullità del documento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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