Interdizione a contrarre: la revoca della sospensione non elide il potere ministeriale (TAR Lazio n. 5373 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ha natura vincolata e meramente ricognitiva, limitandosi a rappresentare un effetto legale già prodottosi per effetto della sospensione dell’attività imprenditoriale. La sopravvenuta revoca della sospensione non elide il potere del Ministero, ma incide unicamente sulla durata dell’interdizione, che deve essere circoscritta al periodo di effettiva operatività della sospensione. I termini procedimentali stabiliti da circolari o atti di indirizzo interno hanno funzione sollecitatoria e non incidono sulla legittimità dell’atto finale, salvo che il ritardo non integri violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento. Eventuali contestazioni sulla tempestiva regolarizzazione o sulla durata della sospensione attengono al provvedimento presupposto e non possono essere fatte valere in sede di impugnazione dell’atto ministeriale consequenziale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva disposto nei suoi confronti l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, nonché la conseguente annotazione nel Casellario informatico ANAC. La misura traeva origine da un accesso ispettivo eseguito nel 2024 presso un cantiere, all’esito del quale l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, poi revocato nell’aprile 2025, dopo la rimozione delle irregolarità e il pagamento delle somme dovute. Il decreto interdittivo era stato adottato nell’agosto 2025, quando la sospensione era ormai cessata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso, esaminando i plurimi motivi di doglianza. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione dei termini procedimentali di cui alla circolare ministeriale n. 1733/2006, il Collegio ha precisato che il termine di 45 giorni ivi indicato ha natura meramente ordinatoria, non essendo assistito da alcuna sanzione di decadenza. La sua violazione non determina l’illegittimità dell’atto finale, salvo che il ritardo non integri una violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie.
Quanto al motivo incentrato sull’avvenuta revoca della sospensione, il Tribunale ha richiamato la natura vincolata e ricognitiva del provvedimento interdittivo, che non costituisce una nuova misura sanzionatoria ma la cristallizzazione giuridica di una situazione già verificatasi. L’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 impone il divieto di contrattare per tutto il periodo di efficacia della sospensione; la revoca non elimina il potere ministeriale di adottare l’interdizione, ma circoscrive la durata di quest’ultima al periodo di effettiva operatività della misura.
Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l’atto impugnato si fonda sul dato oggettivo dell’efficacia della sospensione, senza alcuna autonoma valutazione discrezionale della condotta dell’impresa. Le contestazioni relative alla tempestiva regolarizzazione o alla durata della sospensione attengono al provvedimento presupposto e non possono essere utilmente fatte valere in sede di impugnazione dell’atto consequenziale. Infine, l’infondatezza delle censure avverso il decreto interdittivo ha comportato, in via derivata, il rigetto delle doglianze relative all’annotazione ANAC, trattandosi di atto meramente conseguenziale e vincolato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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