Recinzioni leggere in area agricola ed edilizia libera (TAR Lazio n. 839 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una recinzione leggera, costituita da rete metallica e paletti infissi nel terreno, di altezza contenuta e priva di opere in calcestruzzo, realizzata in zona agricola al di fuori del centro abitato, integra un intervento di manutenzione ordinaria riconducibile all’edilizia libera, per il quale non è richiesto il previo rilascio di un titolo edilizio. La distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va operata attraverso la verifica concreta delle caratteristiche del manufatto, con riguardo all’utilizzo di materiali di scarso impatto e alle dimensioni ridotte dell’intervento. La disciplina applicabile alle recinzioni leggere poste fuori dai centri abitati è quella dettata dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 495/1992, che fissa la distanza minima dal confine stradale in un metro, e non già quella sui muri di cinta di cui all’art. 56 del regolamento edilizio comunale. L’art. 18, comma 4, del Codice della strada, concernente le fasce di rispetto nei centri abitati, non trova applicazione per le aree esterne al centro abitato.
Il Fatto
Un coltivatore diretto, proprietario di un terreno agricolo confinante con una strada comunale, comunicava al Comune, ai sensi della normativa sulla edilizia libera, l’intenzione di realizzare una recinzione leggera con paletti infissi e rete metallica di altezza non superiore a un metro, posta a un metro dal filo di asfalto, a protezione della coltivazione di nocciole e del bestiame dai danni provocati dalla fauna selvatica. L’amministrazione comunale sospendeva i lavori e diffidava il privato, ritenendo l’opera soggetta alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale che impongono una distanza di tre metri per i muri di cinta. Successivamente, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la natura di edilizia libera dell’intervento e l’inapplicabilità delle norme invocate dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento di sospensione aveva esaurito i propri effetti ed era stato superato dall’ordinanza di demolizione, impugnata con i motivi aggiunti. Il Collegio ha quindi scrutinato il gravame avverso l’ordinanza di demolizione, ritenendolo fondato.
Il giudice ha accertato, sulla base della relazione tecnica comunale, che l’opera consiste in una recinzione in rete metallica alta circa un metro, sorretta da paletti in ferro e priva di opere in calcestruzzo o cemento armato, per una lunghezza di circa 170 metri. Tali caratteristiche, per l’impatto edilizio-urbanistico minimo, hanno indotto il Collegio a ricondurre l’intervento alla manutenzione ordinaria e quindi all’edilizia libera, per la quale non è necessario alcun titolo abilitativo, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia di recinzioni di scarso impatto visivo e ridotte dimensioni.
Quanto alla disciplina applicabile, il TAR ha escluso che la fattispecie fosse regolata dall’art. 56 del regolamento edilizio comunale, che concerne i muri di cinta e non le recinzioni leggere. Ha invece ritenuto pertinente l’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 495/1992, il quale consente la realizzazione di recinzioni non superiori a un metro, costituite da reti metalliche sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno, alla distanza di almeno un metro dal confine stradale, distanza rispettata nel caso di specie. Il Collegio ha, infine, escluso l’applicabilità dell’art. 18, comma 4, del Codice della strada, concernente le fasce di rispetto nei centri abitati, in quanto il terreno è situato fuori dal centro abitato, come riconosciuto dalla stessa amministrazione.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ha accolto i motivi aggiunti e annullato l’ordinanza di demolizione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite, anche in considerazione della condotta dell’amministrazione che aveva adottato il provvedimento senza tenere conto dell’ordinanza cautelare già concessa.
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Nota della Redazione
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