Aree non idonee e divieto assoluto di impianti FER: questione alla Consulta (TAR Sardegna n. 1163 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione legislativa regionale di un’area come non idonea all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione. Nel nuovo assetto dei principi fondamentali della materia, integrato dal d.m. 21 giugno 2024 e dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, le Regioni possono individuare con legge anche le aree inidonee, ma l’inidoneità opera solo come indice di una più approfondita istruttoria e di una motivazione rafforzata, non come preclusione generalizzata. Una disciplina regionale che vieti tout court gli impianti in dette aree, estesa a quasi la totalità del territorio, contrasta con i principi fondamentali statali e con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di derivazione eurounitaria. La questione non è risolvibile per disapplicazione diretta, difettando norme UE self-executing, e va rimessa al Giudice delle leggi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva avviato presso il Servizio VIA della Regione Sardegna la verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 19,971 MWp, da realizzarsi in un Comune del Sud Sardegna. Con nota del 26 settembre 2024 l’Amministrazione regionale sospendeva il procedimento, invocando le misure di salvaguardia introdotte dall’art. 3 della L.R. n. 5/2024, che vietava la realizzazione di nuovi impianti FER in determinati ambiti territoriali.
Avverso tale sospensione la società proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa regionale e dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021, che vieta moratorie e sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee. Nelle more del giudizio, dichiarata l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 5/2024, il Servizio adottava una nuova nota con cui dichiarava improcedibile l’istanza di screening, sul presupposto che il progetto ricadesse in aree non idonee ai sensi della sopravvenuta L.R. n. 20/2024. La società impugnava anche tale atto con motivi aggiunti, chiedendo in via principale la disapplicazione della legge regionale e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo mutato il referente normativo della sospensione e riavviato il procedimento. Affronta poi la domanda di disapplicazione della L.R. n. 20/2024, ritenendola infondata: l’obbligo di disapplicazione presuppone norme UE incondizionate e sufficientemente precise, mentre le direttive RED II e RED III, il Regolamento (UE) 2021/1119 e la Raccomandazione (UE) 2024/1343 fissano obiettivi e richiedono atti di attuazione interne, lasciando margini discrezionali alle Regioni. La tutela deve quindi passare per il sindacato di costituzionalità, mediato dagli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. e dallo Statuto speciale sardo.
Quanto alla L.R. n. 20/2024, il TAR esclude la tacita abrogazione da parte del D.L. n. 175/2025, non ricorrendo i presupposti dell’art. 10 della legge n. 62/1953, che richiede un’accertata e diretta incompatibilità tra legge regionale e statale. Passa quindi all’esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, valorizzando la sentenza Corte cost. n. 134 del 2025: le Regioni possono individuare con legge le aree non idonee, ma l’inidoneità non può equivalere a divieto assoluto, traducendosi in una riserva di procedimento amministrativo con valutazione caso per caso e motivazione rafforzata.
Su questa base il Collegio ritiene che l’art. 1, comma 5, della legge sarda, vietando la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee individuate dagli allegati, violi i principi fondamentali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e il principio di massima diffusione delle FER, con lesione dei commi 1 e 3 dell’art. 117 Cost. Il divieto, esteso a quasi il 95% del territorio regionale, sacrifica in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica e la tutela ambientale, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 9 e 41 Cost.
Non manifestamente infondati appaiono anche i profili relativi al divieto generalizzato degli impianti agrivoltaici in zona agricola e alle fasce di rispetto di tre chilometri, che introducono preclusioni aprioristiche non previste dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.lgs. n. 387/2003, così da impedire il bilanciamento concreto tra paesaggio e sviluppo delle rinnovabili. Il TAR sospende quindi il giudizio e rimette alla Corte costituzionale la questione sugli artt. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e sugli allegati B e G della L.R. n. 20/2024, riservando ogni statuizione di merito e sulle spese all’esito del giudizio costituzionale.
Nota della Redazione
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