Doppia conformità necessaria per accertamento in zone B5 a pianificazione obbligatoria (TAR Puglia n. 1163 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone omogenee di completamento in cui lo strumento urbanistico generale subordina l’edificazione diretta all’approvazione di un piano attuativo esteso all’intero comparto, l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può essere rilasciato per difetto del presupposto della doppia conformità. I casi in cui il piano regolatore consente il permesso di costruire diretto sono eccezionali e di stretta interpretazione. La necessità dello strumento attuativo è esclusa solo quando la situazione di fatto, per la pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con qualsiasi piano attuativo, e non quando l’edificazione disomogenea esiga un intervento di riordino. È legittimo il diniego fondato su una delle autonome ragioni giustificatrici del provvedimento plurimotivato, anche se le altre siano censurate.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un lotto in zona B5, qualificata dal piano di fabbricazione come zona edificata di completamento a prevalente destinazione residenziale. Il lotto è inserito nella perimetrazione n. 9 per effetto di una deliberazione consiliare che ha dettato indirizzi procedurali nelle zone di completamento.
Sul lotto è stato realizzato, in assenza di permesso di costruire, un edificio residenziale con piscina; con ordinanza il Comune ha disposto la demolizione. I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di accertamento di conformità. Il Comune ha negato il titolo rilevando che l’intervento diretto in zona B5 richiede l’approvazione di un piano esecutivo esteso all’intero comparto, che non sussistono i presupposti dell’area residua urbanizzata e che l’area è gravata da vincolo paesaggistico con impossibilità di accertamento di compatibilità. Il ricorso avverso il diniego è giunto alla decisione del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato. Richiamando il Consiglio di Stato sez. IV n. 2753 del 2025, osserva che è sufficiente la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto integrale del ricorso, anche ove gli ulteriori motivi risultino fondati, perché il provvedimento resterebbe sorretto da una ragione autonoma.
Passando al merito, il Tribunale ritiene che la prima motivazione — difetto del presupposto della doppia conformità per il regime dell’area B5 — resista alle censure. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui i casi di permesso di costruire diretto in deroga all’obbligo di piano attuativo sono eccezionali e di stretta interpretazione (Consiglio di Stato sez. V n. 3474 del 2024). Anche in presenza di zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo quando la situazione di fatto, per la quasi completa edificazione, sia incompatibile con un piano attuativo, ma non quando un’edificazione disomogenea richieda un intervento di riordino del disegno urbanistico (Consiglio di Stato sez. IV n. 9916 del 2022; id. n. 7620 del 2021).
La necessità del piano si impone, inoltre, per l’armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo e per il potenziamento delle opere di urbanizzazione, anche in caso di lotto intercluso (Cons. Stato sez. II n. 7843 del 2020; sez. IV n. 1906 del 2018 e n. 4200 del 2013).
Nel caso concreto non risulta contestato che il comparto n. 9 sia quasi completamente inedificato, con una sola altra particella edificata. Resta quindi intatta l’esigenza di una pianificazione unitaria. La circostanza che l’area sia attigua a zona densamente edificata non muta la conclusione, perché non elimina l’esigenza di un coordinamento ancora possibile per il comparto. Le argomentazioni del provvedimento, che descrivono lo stato di inedificazione delle particelle e il pregiudizio alla perequazione urbanistica derivante dall’edificazione isolata, sono rimaste prive di contestazione. Il ricorso è pertanto infondato, con compensazione delle spese per la complessità in fatto delle questioni.
Nota della Redazione
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