Contributo spettacolo: rileva l’attività prevalente e non quella svolta al bando (Cons. Stato n. 5620 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo straordinario destinato ai lavoratori dello spettacolo spetta a chi, iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, svolga attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 182/1997. L’appartenenza a tale categoria non dipende dall’inquadramento risultante dall’estratto contributivo al momento di presentazione della domanda, né dalla qualifica formale assegnata dall’INPS, bensì dall’attività effettivamente e prevalentemente svolta nel settore. Il giudice amministrativo accerta tale status con piena cognizione, anche mediante documentazione prodotta in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in un settore caratterizzato da contratti a tempo determinato e da frequenti mutamenti di attività e di inquadramento.

Il Fatto

Gli appellanti sono lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e impiegati presso una fondazione teatrale. Con D.M. n. 236 del 09.06.2022 il Ministero della Cultura destinava una quota di quaranta milioni di euro del fondo di cui all’art. 89 d.l. n. 18/2020 in favore dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 182/1997; il successivo decreto direttoriale n. 559 del 07.07.2022 fissava requisiti e termini di presentazione delle domande.

Gli appellanti presentavano domanda nei termini. Alcuni venivano inizialmente ammessi al contributo; con successivo decreto direttoriale n. 1024 del 21.07.2023 le istanze erano però escluse, sul rilievo di un numero insufficiente di giornate versate negli anni 2018, 2019 e 2021 e di un codice qualifica INPS non valido. Il TAR Lazio, con sentenza n. 22486/2024, respingeva il ricorso, rilevando che al momento della domanda tutti i ricorrenti risultavano inquadrati nel gruppo 2, codice 202. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla definizione normativa dei beneficiari. Il decreto ministeriale richiama espressamente i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 182/1997, cioè quanti prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Restano esclusi gli impiegati amministrativi e i tecnici che non svolgano attività direttamente connessa allo spettacolo.

Dai contratti stipulati con la fondazione teatrale emerge che gli appellanti erano assunti come macchinisti, con prestazioni da rendere durante prove e rappresentazioni per il montaggio e lo smontaggio delle scene e la loro movimentazione in palcoscenico. Tale attività rientra tra le maestranze teatrali indicate alla lett. A) del D.M. 15 marzo 2005, e dunque nella categoria dei beneficiari.

Il Collegio ritiene irrilevante l’inquadramento risultante dall’estratto INPS. Dopo la sentenza di primo grado, a seguito di segnalazione degli appellanti, l’INPS ha riclassificato l’attività nel gruppo 1, codice 124, compatibile con la lett. A) del D.M. 15 marzo 2005. La documentazione prodotta in appello è quindi ammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., perché decisiva.

La Corte aggiunge una considerazione di sistema: il D.M. n. 236/2022 non indicava a quale data dovesse sussistere lo status di lavoratore dello spettacolo, né tra i requisiti di accesso figurava lo svolgimento di tale attività al momento della domanda. I requisiti riguardavano il reddito 2021 e le giornate lavorative degli anni 2018, 2019 e 2021, senza richiedere che si trattasse di attività direttamente connessa allo spettacolo. Nel settore, poi, il lavoro è spesso a tempo determinato, con frequenti mutamenti di attività e di inquadramento: appare perciò arbitrario escludere dal contributo sulla base dell’attività svolta quando è pubblicato il bando, dovendosi guardare all’attività prevalente storicamente svolta.

L’appello è quindi accolto. La sentenza impugnata è riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento, nei limiti dell’interesse, della determinazione direttoriale n. 1024/2023. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Ministero deve rideterminarsi sulle istanze degli appellanti, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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