Azione di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina del (TAR Sicilia n. 1163 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, decorrendo il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. Spetta al debitore pubblico provare i fatti estintivi o impeditivi del diritto accertato, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. L’emissione di un decreto di pagamento privo di copertura finanziaria non integra adempimento. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, quantificata in € 1.149,30 oltre accessori.
Il titolo, notificato in forma esecutiva il 27 maggio 2024, è passato in giudicato il 28 agosto 2024. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, spirato il 24 settembre 2024, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha depositato documentazione, senza contestare il titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale accerta altresì il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al presupposto del previo esperimento della procedura di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, la Corte rileva la documentata notificazione del titolo al Ministero in data 27 maggio 2024, con decorrenza del termine dilatorio e maturazione dello stesso alla data indicata dalla ricorrente.
Nel merito, il Tribunale constata il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. La nota dell’Istituto scolastico del 7 febbraio 2025, che dà atto dell’emissione del decreto di pagamento, non è sufficiente: le risorse finanziarie richieste non sono state assegnate. Il Collegio richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Accertato l’obbligo giuridico di eseguire il titolo, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Sul compenso, il Collegio esclude che il commissario ne abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, norma dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 e applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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