Espropriazione per pubblica utilità e risarcimento del danno: l’ordinanza istruttoria del TAR sulla domanda risarcitoria e restitutoria (TAR Puglia n. 1073 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione illegittima di aree per pubblica utilità, laddove la domanda risarcitoria risulti formulata in modo ambiguo tra la richiesta di risarcimento del danno e quella di natura restitutoria, il giudice amministrativo può disporre un’ordinanza istruttoria volta a chiarire lo stato del procedimento ablatorio e a consentire alle parti di precisare le proprie domande, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Tale potere istruttorio si giustifica quando la causa non appare ancora matura per la decisione, dovendosi accertare la sussistenza dei presupposti fattuali della domanda, come l’eventuale irreversibile trasformazione del fondo o l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’occupazione, da parte del Comune di Manduria, di aree di proprietà dei ricorrenti, della estensione di mq. 11.152, destinate a finalità di edilizia residenziale pubblica. I proprietari hanno dedotto che il procedimento espropriativo non si sarebbe concluso nei termini e che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta inefficace per il decorso del tempo, senza che venisse adottato alcun decreto di esproprio o accordo di cessione volontaria. Instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, il Giudice Ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Con atto di riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, all’indennità per l’occupazione illegittima e al pagamento del valore venale delle aree.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha rilevato che la causa non appare ancora matura per la decisione, considerata la complessità della vicenda e la necessità di acquisire elementi fattuali decisivi ai fini del giudizio. Il Collegio ha quindi disposto un’ordinanza istruttoria, ordinando al Comune di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla ricostruzione fattuale della vicenda, con specifico riferimento ai provvedimenti adottati, allo stato attuale delle aree e al procedimento ablatorio eventualmente ancora in corso.
L’istruttoria è volta ad accertare se le aree siano state oggetto di irreversibile trasformazione, se sia stato emesso un decreto di esproprio ovvero un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e se vi siano stati atti di retrocessione o restituzione formale delle aree. Il Collegio ha altresì richiesto di chiarire l’esistenza di eventuali accordi tra le parti, specificando quali porzioni delle aree abbiano formato oggetto di cessione e se i relativi pagamenti siano stati effettuati.
Con riferimento alla domanda attorea, il Collegio ha rilevato la necessità di consentire ai ricorrenti di precisare la natura della domanda, se risarcitoria e/o restitutoria, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Tale adempimento si rende necessario per definire chiaramente il thema decidendum, considerata l’ambiguità delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dal Comune, relative all’ammissione di prova testimoniale scritta e all’esibizione di documenti presso il tesoriere dell’epoca, il Collegio non si è pronunciato, riservando ogni valutazione alla luce dell’esito degli incombenti istruttori disposti. L’ordinanza sospende ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, rinviando la causa alla pubblica udienza del 5 maggio 2027.
Nota della Redazione
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