Improcedibile il ricorso non integrato nei termini contro i controinteressati (TAR Lazio n. 1116 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dal giudice amministrativo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati è perentorio, salva diversa previsione. La parte che ometta di provvedervi nel termine assegnato e non comprovi il compimento degli adempimenti prescritti rende il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’ordine di integrazione presuppone la natura di contraddittorio necessario del giudizio nei confronti dei soggetti titolari di un interesse qualificato e contrapposto. La perentorietà opera anche quando l’adempimento debba realizzarsi mediante pubblici proclami, poiché la tutela dei terzi non è disponibile dalla parte. La verifica della rituale costituzione del contraddittorio è d’ufficio e precede ogni esame del merito.

Il Fatto

Il ricorrente, in possesso di una laurea magistrale in scienze cognitive, ha impugnato l’O.M. del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, recante l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, insieme agli atti presupposti. Ha censurato i requisiti e i titoli richiesti per l’insegnamento nella classe di concorso A-18, sostenendo di aver conseguito titoli con piani di studio coincidenti con quelli pretesi dall’amministrazione, e ha contestato le modalità telematiche di presentazione della domanda.

L’istanza cautelare è stata rigettata con provvedimento non appellato. Nel corso del giudizio il Tribunale ha rilevato dubbi sulla procedibilità e sulla permanenza dell’interesse, essendo le graduatorie relative a bienni ormai spirati, e ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio verso tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie, tramite pubblici proclami, a pena di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 49 cod. proc. amm. prevede che, quando il ricorso sia proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ne ordini l’integrazione, fissando il relativo termine e indicando le parti destinatarie della notificazione. L’art. 52, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che i termini assegnati dal giudice sono perentori, salva diversa previsione.

Su questa base il Tribunale aveva emanato l’ordinanza collegiale con cui, da un lato, ha imposto l’integrazione verso i soggetti inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso A-18 e, dall’altro, ha scandito due termini distinti: trenta giorni dalla comunicazione per richiedere le pubblicazioni, dieci giorni dal primo adempimento per depositare la prova del loro compimento. Entrambi i termini erano assistiti dall’espressa comminatoria dell’improcedibilità.

Il Collegio prende atto che il ricorrente è rimasto del tutto inerte: non ha effettuato depositi, non ha prodotto documentazione e non ha articolato memorie. La condotta omissiva integra la fattispecie contemplata dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che annovera tra le cause di improcedibilità il caso in cui non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.

La decisione non affronta nel merito le censure sull’irragionevolezza e sul carattere discriminatorio delle previsioni impugnate. Il giudizio si chiude su un rilievo di natura processuale, che assorbe ogni altra questione. Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, ravvisando giusti motivi nella costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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