Ricorso collettivo avverso il silenzio inadempimento: inammissibile senza identità di posizioni sostanziali e processuali (TAR Lazio n. 14166 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo costituisce una deroga al principio generale per cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. La sua ammissibilità richiede stringenti requisiti: assenza di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti, nonché identità delle posizioni sostanziali e processuali, con domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di eguale contenuto e medesimi motivi di censura. Il mero dato di avere presentato un’analoga istanza di riconoscimento e di avere atteso la scadenza del termine senza riscontro non integra la necessaria connessione tra i procedimenti. L’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

Una pluralità di docenti proponeva un unico ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle rispettive domande di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna. Le istanze erano state presentate in momenti diversi, compresi tra il 2023 e il 2025, e per ciascuna era decorso il termine di conclusione del procedimento, pari a giorni 120. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’adozione dei conseguenti provvedimenti di riconoscimento.

Il Tribunale, con ordinanza collegiale, prospettava dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, invitando la parte ricorrente a controdedurre. All’esito della camera di consiglio, la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 16068/2025 e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, secondo cui nel processo amministrativo il ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio dell’azionabilità individuale delle pretese. Esso è soggetto a requisiti stringenti: da un lato, l’assenza di conflittualità di interessi tra i ricorrenti; dall’altro, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, declinata nell’identità dell’oggetto delle domande, nella identicità del contenuto degli atti impugnati e nella coincidenza dei motivi di censura.

Nel caso di specie, tale identità non è ravvisabile, in quanto le domande di riconoscimento erano state presentate da soggetti differenti in momenti temporali diversi e non sussisteva alcun nesso tra i procedimenti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, per alcuni ricorrenti, l’azione era comunque tardiva, essendo stata proposta oltre il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento fissato dall’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 in quattro mesi.

La sentenza afferma che la mera proposizione di istanze analoghe e l’attesa dell’inerzia della P.A. non costituiscono condizione sufficiente per la connessione, occorrendo invece che sussistano medesime condizioni di fatto e di diritto a sostegno delle domande di accertamento e di condanna di ciascun ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della resistenza meramente formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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