Incompetenza del MIC sul paesaggio in Sicilia nei procedimenti VIA statali (TAR Sicilia n. 1163 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel territorio della Regione Siciliana la competenza in materia di tutela del paesaggio è esercitata dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977, quali organi periferici dell’Assessorato competente, e non dal Ministero della Cultura. Tale riparto vale anche quando la valutazione di impatto ambientale sia condotta in sede statale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, poiché le leggi ordinarie statali non possono modificare le competenze esclusive previste dallo Statuto speciale. Il parere reso dal Ministero della Cultura è pertanto affetto da incompetenza. Il vizio dell’atto endoprocedimentale si trasmette al provvedimento finale che ne ha recepito i contenuti, con il solo rilievo del difetto di potere e senza scrutinio delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di avvio di un procedimento di VIA statale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un progetto agrivoltaico di potenza nominale pari a 37 MWp da realizzare nel Comune di Mineo, in Provincia di Catania, nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR. Nel corso dell’istruttoria la società ha depositato nuovi elaborati, riducendo la potenza dell’impianto.
Con nota prot. n. 10678-P del 12.06.2023 il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole condizionato, recependo il contributo della Soprintendenza di Catania e aggiungendo prescrizioni che, secondo la ricorrente, avrebbero imposto una sensibile riduzione della capacità dell’impianto. La società ha impugnato tale nota con ricorso principale. Con successivo decreto prot. n. 418 dell’11.09.2023, adottato di concerto dal MASE e dal MIC, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di quelle stesse condizioni; avverso tale decreto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di tardività della memoria difensiva erariale, rilevando l’irricevibilità della produzione rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a.. Ha poi escluso la cessata materia del contendere invocata dall’Avvocatura: la ricorrente ha ottenuto una VIA favorevole, ma con prescrizioni lesive, e non si configura la piena soddisfazione della pretesa sostanziale richiesta dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Nel merito il Tribunale ha esaminato in via pregiudiziale e assorbente il primo motivo, relativo all’incompetenza del Ministero della Cultura a esprimersi nell’ambito del procedimento di VIA statale. La ricorrente aveva invocato l’art. 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e l’attuazione data dall’d.P.R. n. 637/1975, che attribuisce all’amministrazione regionale le attribuzioni statali in materia di antichità, opere artistiche, musei e tutela del paesaggio.
Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia TAR Sicilia n. 1611/2021, confermata in appello dalla C.g.a. n. 648/2022, secondo cui nel territorio siciliano le competenze in materia di tutela del paesaggio, normalmente esercitate dal MIC e dalle Soprintendenze locali nel resto del territorio nazionale, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze regionali. La regola discende dallo Statuto speciale e dall’impossibilità per le leggi ordinarie statali successive, tra cui il d.lgs. n. 152/2006, di modificare il riparto delle competenze esclusive; lo stesso art. 35 del codice ambientale fa salve tali prerogative.
Accertato il difetto di competenza, il Tribunale ha precisato che i contenuti dell’atto endoprocedimentale sono stati trasfusi nel provvedimento finale, impugnato con i motivi aggiunti. In tutte le situazioni di incompetenza il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può che rilevare il vizio, senza spazio per le ulteriori censure. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati nella parte avversata e condanna dei Ministeri alle spese, compensate verso gli enti regionali.
Nota della Redazione
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