Piscina in area di parco regionale: nozione di nuova costruzione e divieti (TAR Puglia n. 1164 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una piscina fuori terra, mediante demolizione del solaio di copertura di un preesistente vano garage e posa di struttura in acciaio entro le mura perimetrali, integra gli estremi della nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, per la sostanziale e permanente variazione delle caratteristiche strutturali e della destinazione urbanistica del volume esistente. L’opera è pertanto vietata dall’art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 30/2006, che nelle more dell’approvazione del piano del parco consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il riferimento a un asserito decremento volumetrico e alle finalità stagionali e precarie del manufatto non assume rilievo, risolvendosi in valutazioni riservate alla competenza funzionale dell’Ente Parco. L’intervento non è qualificabile come manutenzione straordinaria, difettando i presupposti funzionali e strutturali della fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune domanda di permesso di costruire per lavori di demolizione di un vano garage e realizzazione di una piscina fuori terra da destinarsi a servizio della propria abitazione, sita in area ricadente nel SIC “Costa Otranto Santa Maria di Leuca” e nel Parco Naturale Regionale “Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. Il Comune ha trasmesso la richiesta all’Ente Parco per il parere di competenza.
All’esito dell’istruttoria, svolta nel contraddittorio con l’istante, l’Ente Parco ha espresso parere negativo, qualificando l’intervento come nuova costruzione e quindi incompatibile con i divieti del parco. La ricorrente ha impugnato la nota innanzi al TAR, deducendo la violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e l’eccesso di potere, sul presupposto che si trattasse di mera sostituzione con diminuzione dell’edificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato in via preliminare i tratti salienti della vicenda, soffermandosi sulla sequenza procedimentale che ha condotto al diniego. La questione centrale è stata individuata nella qualificazione giuridica dell’intervento: se esso integri una nuova costruzione ovvero un intervento manutentivo o sostitutivo compatibile con i vincoli dell’area protetta.
Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 definisce nuova costruzione le opere che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non riconducibile alle categorie della ristrutturazione o della manutenzione. L’art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 30/2006, fino all’approvazione del piano del parco, vieta la costruzione di nuovi edifici e opere e consente soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione del vano garage con la vasca di pertinenza dell’abitazione adiacente, mediante demolizione del solaio di copertura e posa di struttura in acciaio confinata entro le mura perimetrali, comporti una sostanziale e permanente variazione delle caratteristiche strutturali del volume esistente e della sua originaria destinazione urbanistica. La creazione di un manufatto del tutto differente per caratteristiche funzionali e strutturali integra dunque gli estremi della nuova costruzione.
Il Collegio ha escluso rilievo all’asserito e indimostrato decremento volumetrico e alla maggior rispondenza dell’opera alle finalità paesaggistiche dei divieti, osservando che il privato non può compiere valutazioni riservate alla competenza funzionale dell’Ente Parco. Ciò che rileva è l’incidenza permanente sul territorio antistante, restando irrilevanti le dichiarate e anch’esse indimostrate finalità stagionali e precarie del manufatto.
Quanto alla diversa qualificazione invocata dalla ricorrente, il Collegio ha escluso che l’intervento rientri nella manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, difettando gli elementi funzionali e strutturali della fattispecie. Le restanti censure sono state giudicate generiche e indimostrate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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