Osservazioni al PUC e rigetto: atti infraprocedimentali non lesivi (TAR Campania n. 1687 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto delle osservazioni presentate al Piano Urbanistico Comunale costituisce atto infraprocedimentale, privo di autonoma attitudine lesiva, e può essere impugnato soltanto con il provvedimento conclusivo di approvazione del piano. Le scelte di destinazione urbanistica di singole aree rientrano nella discrezionalità della pubblica amministrazione e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o vizi di grave illogicità. Le osservazioni dei proprietari non sono rimedi giuridici, ma apporti collaborativi: il loro rigetto non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. La domanda risarcitoria meramente enunciata, senza allegazione dei relativi presupposti, non è delibabile.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un’area, individuata al catasto terreni, confinante con strutture alberghiere già esistenti e classificate come tali nello strumento urbanistico. Con istanza del 22.01.2024 chiedeva che la sua area fosse inserita in zona urbana e destinata a struttura alberghiera ed extra alberghiera, contestando altresì la classificazione come demaniale di una porzione recintata lato ovest, che assumeva di proprietà privata in forza di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato.
Con delibera di G.C. n. 36 del 14.03.2024 il Comune dichiarava non accoglibile l’osservazione, richiamando la classificazione dell’area tra quelle ad elevato pregio naturalistico a prevalente destinazione agricola, il lotto minimo di 8.000 mq e l’individuazione delle aree limitrofe come strutture alberghiere esistenti e non di progetto. Il ricorrente impugnava la delibera con ricorso di annullamento; il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in via preliminare, rilevando che gli atti impugnati — la delibera di rigetto delle osservazioni e la propedeutica proposta di Giunta — sono atti infraprocedimentali, impugnabili solo insieme al provvedimento di approvazione del piano. Manca, dunque, la natura lesiva attuale degli atti, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame, in linea con il proprio precedente della sezione (TAR Salerno, sez. II, 24.01.2023, n. 165).
Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Il giudice richiama l’orientamento secondo cui le scelte urbanistiche in sede di adozione o approvazione del piano costituiscono valutazioni discrezionali di merito amministrativo, sindacabili solo per errori di fatto o grave illogicità. Le osservazioni dei proprietari non configurano rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi, privi di peculiari aspettative: il loro rigetto non esige motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali.
Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. II, n. 5611 del 2019 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2052 del 2018, oltre a Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3632 del 2020, per escludere la configurabilità di un obbligo pregnante di provvedere sull’istanza di modifica della destinazione urbanistica e per affermare l’esenzione da motivazione degli atti pianificatori generali, richiamando l’art. 7 l. prov. n. 17/1993, corrispondente all’art. 3 l. n. 241/1990.
Trasponendo tali coordinate al caso concreto, il Tribunale reputa che il Comune abbia assolto l’onere motivazionale sulle osservazioni, avendo illustrato le ragioni del diniego. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa resta a livello di mera enunciazione, senza allegazione dei presupposti, e non è quindi delibabile. Segue la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.