Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e rifusione del contributo unificato (TAR Lombardia n. 571 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso, per essere stato l’interesse sostanziale della parte ricorrente soddisfatto da circostanza sopravvenuta ed estranea all’oggetto del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La compensazione delle spese è giustificata quando la stazione appaltante abbia spontaneamente avviato il contraddittorio in conformità al giudicato formatosi su altro lotto e l’interesse della ricorrente risulti riconosciuto come soddisfatto da un fatto non oggetto del presente giudizio. Resta in ogni caso dovuta la rifusione del contributo unificato a carico della parte che avrebbe dovuto resistere.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante nell’ambito di una procedura aperta per l’appalto di servizi suddiviso in lotti, unitamente all’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria, alla segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’aggiudicazione del lotto 2 in favore di altro operatore. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto e la condanna al risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha comunicato gli esiti della procedura, informando la ricorrente della propria aggiudicazione del lotto 4, in conseguenza della riedizione del potere amministrativo conforme al giudicato formatosi su tale lotto. La ricorrente ha quindi riconosciuto il venir meno dell’interesse a proseguire, domandando la condanna alle spese per soccombenza virtuale e la rifusione del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione sottoposta attiene essenzialmente all’interesse a ricorrere e alla sua permanenza nel corso del giudizio. L’aggiudicazione del lotto 4 in favore della stessa ricorrente, pur riferita a una distinta porzione della gara, ha inciso sull’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione.

La parte ricorrente ha espressamente riconosciuto che il proprio interesse è soddisfatto da una circostanza estranea all’oggetto del presente giudizio, ovvero dall’aggiudicazione di altro lotto della gara. Tale riconoscimento vale a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non residuando alcuna utilità concreta alla decisione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti, ritenendo equo tale esito in ragione del comportamento processuale della stazione appaltante. Questa, tenendo conto del giudicato riveniente dalla sentenza del TAR pronunciata sul lotto 4, ha spontaneamente avviato il contraddittorio su tutti i lotti.

Resta fermo l’obbligo di rifusione del contributo unificato a carico della stazione appaltante. La decisione recepisce, sul punto, la richiesta della ricorrente, pur negando la prospettata soccombenza virtuale in ragione dell’intervenuto soddisfacimento per fatto esterno al thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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