Ottemperanza e sopravvenuto adempimento: cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2492 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione successivo alla notificazione e al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la parte ricorrente consegue il bene della vita richiesto. Tuttavia, la pronuncia di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite: applicandosi il criterio della soccombenza virtuale, la P.A. che abbia eseguito il dictum giudiziale solo dopo l’instaurazione del giudizio è tenuta a rifondere le spese processuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (Sezione Lavoro) n. 580/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo complessivo di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente provvedeva, sia pure tardivamente, ad eseguire il comando giudiziale, accreditando le somme dovute in favore del ricorrente. Quest’ultimo insisteva, tuttavia, per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito dell’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la rifusione a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Pur non essendovi una pronuncia di merito sull’esito del giudizio, la P.A. ha adempiuto solo dopo la proposizione della causa, rendendo necessario l’intervento giurisdizionale per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Nella quantificazione delle spese, il Collegio tiene conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di una causa di natura seriale vertente sull’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. A tal fine richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, con riguardo all’entità delle somme da liquidare.
Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, vengono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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