Nessuna retrodatazione economica per la nomina ad agente di polizia annullata (TAR Sardegna n. 1165 del 13.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti, il riconoscimento con effetto retroattivo che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito a una certa data non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso. Solo dalla data dell’atto di inquadramento l’interessato acquista la posizione funzionale cui il trattamento si ricollega. La restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, e non quando sia stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l’interessato aspirava. Ne consegue che la retrodatazione dei soli effetti giuridici della nomina ad agente di polizia, in favore di chi abbia superato tardivamente il corso di formazione, è conforme a legge. La domanda risarcitoria va respinta quando l’errore dell’Amministrazione sia scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente, oggi agente di Polizia di Stato, ha partecipato al concorso per il 208° corso per Allievi Agenti, risultando vincitore, ed è stato assunto quale allievo agente con decorrenza giuridica ed economica dal 29.8.2019, assegnato alla Scuola di Piacenza. Nel contesto dell’emergenza epidemiologica, il primo semestre si era completato anche presso la Scuola di Campobasso; la Direttrice di Piacenza, sciolta la riserva, ha tuttavia dichiarato l’inidoneità al servizio per insufficiente profitto nella materia “Pratica Armi ed Addestramento al Tiro”, con conseguente dimissione dal corso dal 3.4.2020 e cessazione di ogni rapporto.
Il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso; il Consiglio di Stato, dopo una verificazione affidata a un esaminatore terzo, accertava l’idoneità e annullava il dimissionamento. Riassunto il servizio il 13.6.2023 e completato il percorso, l’Amministrazione ha nominato il ricorrente agente in prova e agente di Polizia con decorrenza giuridica dal 29.2.2020 e dal 29.8.2020, ma con decorrenza economica dal 13.6.2023. Da qui l’impugnazione di tale inciso e la domanda di retrodatazione economica integrale, in subordine risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina con il combinato disposto degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.P.R. n. 335/1982. L’immissione nel ruolo non segue automaticamente al superamento del concorso, che determina solo l’ammissione al corso e la nomina ad allievo: si instaura un rapporto precario, superato solo con il giudizio di idoneità del direttore della scuola e la nomina ad agente in prova.
Poiché la dimissione è intervenuta prima di tale nomina, il giudice esclude che si sia trattato di interruzione di un rapporto di impiego definitivo. Richiama quindi l’indirizzo secondo cui la restitutio in integrum economica spetta solo in caso di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, non di diniego di nomina (Cons. Stato, sez. terza, 30 gennaio 2013, n. 594, richiamata da Cons. Stato, 28 marzo 2017, n. 1419).
Il Ministero, pertanto, ha correttamente limitato la retrodatazione ai soli fini giuridici. Il percorso formativo si è concluso il 12 ottobre 2023 e solo con il parere favorevole della Questura è stata conferita la nomina, con decorrenza economica dal 13.6.2023. La domanda principale è respinta.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude la colpa dell’Amministrazione per la sussistenza di un errore scusabile: la complessità della situazione di fatto emerge dal rigetto in primo grado e dal fatto che solo in appello, all’esito della verificazione, è stata accertata l’erroneità del giudizio di inidoneità. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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