Esecuzione del giudicato e atti endoprocedimentali: il giudice dell’ottemperanza non può impartire ordini conformativi oltre l’obbligo di provvedere (TAR Abruzzo n. 326 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice non può impartire alla pubblica amministrazione un ordine dal contenuto conformativo che ecceda i limiti del giudicato, il quale si sia limitato a statuire l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’adozione di una variante urbanistica, quale atto endoprocedimentale, non è suscettibile di essere direttamente sindacata in questa sede, ove il procedimento sia ancora in corso. La parte interessata può comunque partecipare alla conferenza dei servizi, ove ha facoltà di prendere visione degli atti, presentare osservazioni e allegare documenti e contributi utili alla decisione finale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno rimasto privo di destinazione urbanistica per la scadenza del vincolo espropriativo, aveva ottenuto dal TAR Abruzzo una sentenza passata in giudicato che ordinava al Comune di provvedere sulla sua istanza.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Commissario ad acta, nominato dal Presidente della Regione, aveva infine adottato, in data 5 dicembre 2025, un provvedimento che disponeva una “Variante specifica al PRG” per la rinormazione urbanistica dell’area. Con un successivo incidente di esecuzione, la ricorrente chiedeva al Tribunale di invitare il Commissario a riformulare il provvedimento, tenendo conto delle obiezioni sollevate e, in particolare, dell’applicabilità dell’art. 48 delle NTA del PRG del Comune dell’Aquila, al fine di eliminare ogni disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la domanda, rilevando che l’istanza della ricorrente sollecitava una pronuncia con contenuto conformativo che eccedeva i limiti dell’ordine impartito al Comune con il giudicato. Tale ordine era, infatti, limitato al solo obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza della parte con un provvedimento espresso.
Sotto altro profilo, il Collegio ha evidenziato che l’adozione della variante urbanistica costituisce un atto endoprocedimentale, al quale il Commissario ha fatto seguito, con atto del 7 aprile 2026, con l’indizione della conferenza dei servizi semplificata. Detta conferenza è finalizzata all’assunzione degli atti di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione della variante stessa.
Il Tribunale ne ha desunto che la ricorrente conserva la facoltà di partecipare alla conferenza dei servizi, ove può esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, nonché presentare osservazioni e allegare il proprio contributo e gli elementi utili alla decisione finale, come chiarito dalla giurisprudenza citata.
Pertanto, il giudice ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per provvedere sull’incidente di esecuzione conformemente alle richieste di parte, sia per il contenuto del giudicato, limitato al solo obbligo di provvedere, sia perché il procedimento amministrativo risultava ancora in corso.
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Nota della Redazione
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