L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la definizione in rito ex (TAR Marche n. 116 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso determina la improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo può definire il giudizio in rito con la forma dell’art. 72-bis cod. proc. amm. quando i presupposti della decisione siano già acquisiti e la camera di consiglio sia stata fissata con priorità. La definizione in rito presuppone la verifica della persisten­za dell’interesse alla decisione. La carenza di interesse costituisce fatto processuale idoneo a precludere l’esame nel merito. In presenza di tale fatto, la compensazione delle spese è disposta per giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Marche una serie di atti della Regione Marche in materia di incarichi e posizioni di funzione, articolando il gravame in ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti. Il giudizio è stato iscritto al registro generale nel 2020 e si è svolto nei confronti dell’amministrazione regionale e di alcuni controinteressati, non costituitisi.

Con art. 72-bis cod. proc. amm. il Collegio ha fissato con priorità la camera di consiglio, anche in funzione della eventuale individuazione di un’udienza unica di trattazione per ragioni di connessione con altri giudizi iscritti a r.r.g.g. 157, 158 e 159/2020. In tale sede è emersa la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti per la definizione del giudizio in rito secondo il modello dell’art. 72-bis cod. proc. amm., norma che consente di definire la controversia con sentenza in forma semplificata quando la questione è di pronta soluzione e la camera di consiglio è stata fissata con priorità.

La circostanza dirimente è la dichiarazione resa dal ricorrente in atti, con cui lo stesso ha espressamente affermato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Tale dichiarazione è stata considerata dal Collegio quale fatto processuale sopravvenuto, idoneo a determinare la caducazione dell’interesse alla decisione.

Su questa base il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto disciplina l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria ha assorbito ogni valutazione nel merito dei motivi e dei motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della natura della vicenda processuale e della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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