Riserva posti in concorso pubblico ed errore di click nella domanda (TAR Sardegna n. 684 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico, del titolo che dà diritto alla riserva dei posti non comporta rinuncia definitiva al beneficio quando il possesso del titolo sussista alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e la sua comunicazione all’Amministrazione sia avvenuta prima dell’approvazione della graduatoria finale. Poiché i titoli di riserva non sono valutati dalla Commissione ma considerati solo in sede di redazione della graduatoria, la loro produzione tardiva non incide sullo svolgimento delle prove e non lede la par condicio tra i concorrenti. È illegittima la clausola del bando che equipara l’omessa dichiarazione del titolo nella domanda telematica a rinuncia definitiva e irrevocabile, senza consentire la rettifica dell’errore materiale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico bandito dal Comune di Cagliari per ventidue posti di Istruttore Tecnico Geometra, che riservava tre posti agli operatori volontari del servizio civile ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40 del 2017. In possesso del titolo di riserva sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, in sede di compilazione telematica selezionava per errore l’opzione “NO” nella sezione dedicata alla riserva dei posti. Il candidato segnalava l’errore all’Ufficio Assunzioni in data 19 dicembre 2025, allegando l’attestato di servizio civile, ma senza ricevere riscontro. La graduatoria finale, approvata il 31 dicembre 2025, lo collocava al trentanovesimo posto senza considerare la riserva. Il diniego dell’Amministrazione veniva comunicato solo con nota dell’11 febbraio 2026, che richiamava la clausola del bando (artt. 4.2 e 11) secondo cui la mancata dichiarazione del titolo equivale a rinuncia definitiva. Il ricorrente impugnava gli atti e chiedeva l’accertamento del diritto alla riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza costante sulla valutabilità dei titoli di riserva non indicati nella domanda ma trasmessi prima della formazione della graduatoria. La ratio della riserva è valorizzare le competenze sviluppate in pregresse esperienze e incentivare la partecipazione dei giovani. Diversamente dai titoli valutabili dalla Commissione, quelli di riserva non formano oggetto di esame nel corso delle prove selettive e vengono considerati soltanto in sede di redazione della graduatoria di merito, come chiarito da Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8336.
La Corte ha preso posizione su un recente e difforme orientamento del giudice d’appello (Cons. St., sez. V, 9 aprile 2026, n. 2846), che escludeva la possibilità di depositare il titolo dopo la domanda in quanto lesiva della par condicio tra concorrenti. Il Collegio ha dissentito, osservando che la valutazione dei titoli di riserva non incide sul merito della selezione ma solo sulla formazione della graduatoria, sicché la produzione tardiva non determina alcuna violazione del principio di parità. A sostegno ha richiamato Corte cost. 9 ottobre 2025, n. 145, secondo cui la partecipazione al concorso dei beneficiari della riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione e del diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale.
Ulteriore conferma è stata individuata nell’art. 16, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che prevede la pubblicazione di un avviso per la trasmissione dei titoli di riserva dopo il superamento della prova orale, disposizione riprodotta nel Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari del 25 marzo 2024, n. 55. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente aveva segnalato l’errore di compilazione il 19 dicembre 2025, prima dell’approvazione della graduatoria finale, allegando l’attestato di servizio civile relativo a un progetto presentato e gestito dal medesimo Comune.
Il bando è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui fa gravare sul candidato un onere di dichiarazione a pena di preclusione, configurando un aggravio procedimentale ingiustificato. La circostanza che i titoli di riserva non siano valutabili prima della formazione della graduatoria rende evidente che la loro considerazione non può arrecare alcuna lesione alla par condicio, come già affermato da Cons. St., sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9667 con riferimento ai titoli di preferenza. Il Collegio ha precisato che l’Amministrazione non aveva richiamato negli scritti difensivi il successivo Regolamento del 29 luglio 2025, n. 162 per confortare la previsione del bando. Il ricorso è stato accolto, con annullamento delle clausole del bando, della nota di rigetto e della graduatoria nella parte di interesse, e l’Amministrazione è stata tenuta a riesaminare la posizione del candidato e a riformulare la graduatoria. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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