Prescrizioni VAS e VIA: l’allacciamento fognario va realizzato ex novo (TAR Veneto n. 1664 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione condizionante un parere di non assoggettabilità alla VAS, che imponga l’allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale, non potendo ritenersi adempiuta mediante il mantenimento di un collettore preesistente utilizzabile solo in via emergenziale. In caso di ambiguità, soccorre il criterio teleologico-funzionale di cui all’art. 1369 cod. civ., applicabile anche ai provvedimenti amministrativi. L’amministrazione, in sede di VIA, pur disponendo di ampia discrezionalità nel prescrivere misure di tutela, non può sostituirsi al proponente nella progettazione di elementi strutturali ed essenziali dell’intervento, dovendo limitarsi a valutare il progetto come presentato. Ai procedimenti di VIA non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, vertendosi in un procedimento a partecipazione rafforzata.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento il cui sedime era attraversato dal confine tra due Comuni. A seguito dell’attivazione di un piano urbanistico attuativo per l’ampliamento dell’insediamento produttivo, era stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, conclusosi con parere condizionato di esclusione. Tra le condizioni, vi era quella di allacciare gli scarichi alla fognatura di Verona servita dal depuratore “Città di Verona”.
La società presentava quindi istanza di VIA per il progetto ampliamento, che prevedeva lo scarico dei reflui depurati nel fossato Rosella, senza ipotizzare un nuovo collegamento alla rete fognaria. Il parere del Comitato tecnico provinciale VIA era negativo e la Provincia disponeva l’archiviazione del procedimento per contrasto con la prescrizione VAS. Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso che la prescrizione de qua potesse ritenersi osservata dal mero mantenimento del collettore emergenziale. Il tenore letterale dell’indicazione regionale imponeva la realizzazione di un nuovo collettamento fognario, non essendo compatibile con la configurazione di un allacciamento da usare solo in via occasionale. In ogni caso, anche volendo ipotizzare un’ambiguità del testo, l’applicazione del criterio teleologico-funzionale di cui all’art. 1369 cod. civ. conduceva alla medesima conclusione: l’aumento della portata dei reflui da 9.600 a 12.000 mc/giorno rendeva necessaria una nuova infrastruttura, come peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni del tecnico di parte.
Quanto al preavviso di diniego, la censura è stata respinta sulla base dell’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006, che espressamente ne esclude l’applicazione ai procedimenti di VIA. Il Collegio ha richiamato il precedente di cui alla Sez. IV n. 3850 del 2026, evidenziando come il legislatore abbia ritenuto superflua tale garanzia in un procedimento caratterizzato da istituti partecipativi rafforzati.
Il mancato esperimento delle integrazioni documentali indicate dal CTP VIA è stato ritenuto legittimo. Le “lacune documentali” erano state elencate solo in via subordinata alla proposta di archiviazione e, secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ., dovevano riferirsi all’eventualità di una futura presentazione di una nuova istanza. La motivazione dell’archiviazione risultava, inoltre, chiara e immune da vizi di contraddittorietà.
Infine, è stato escluso che la Provincia avesse l’onere di prospettare un provvedimento favorevole condizionato alla realizzazione del nuovo collegamento fognario. L’amministrazione non può sostituirsi al proponente nella progettazione di elementi strutturali essenziali, pena il contrasto con la natura e la tipicità del provvedimento di VIA delineate dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. La diversa soluzione avrebbe implicato una verifica di fattibilità tecnica sulla capacità della rete e sulla compatibilità con il depuratore, attività estranee al perimetro del giudizio di VIA. Il ricorso è stato pertanto respinto.
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Nota della Redazione
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