Certificazione MOCA filtri acqua potabile è requisito di gara legittimo (TAR Toscana n. 107 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola del capitolato tecnico che impone, a pena di esclusione, la conformità dei sistemi filtranti ai regolamenti europei n. 1935/2004 e n. 10/2011 sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’acqua destinata al consumo umano è riconducibile alla nozione di alimento, sicché la stazione appaltante può ragionevolmente prescrivere le prove di migrazione volte a scongiurarne la tossicità. La clausola che specifica i requisiti di idoneità tecnica dei prodotti non introduce una causa di esclusione vietata e non è esorbitante rispetto ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione di gara, in mancanza di elementi che ne dimostrino l’invalidità. L’esclusione motivata da una pluralità di ragioni resta legittima anche se una sola di esse è fondata.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta da ESTAR per l’affidamento in convenzione del servizio di filtri assoluti per impianti idrici destinati alla distribuzione di acqua per il consumo umano, relativamente a due lotti. La Commissione giudicatrice ha escluso l’offerta tecnica per quattro ragioni di non conformità al capitolato, contraddistinte dalle lettere D, K, L e N, e ha aggiudicato la gara alla controinteressata.

La ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione, i verbali di gara e il provvedimento di parziale rigetto dell’istanza di accesso, proponendo poi due ricorsi per motivi aggiunti. Il Tribunale ha accolto l’istanza incidentale di accesso con ordinanza n. 858 del 29 settembre 2023, consentendo alla ricorrente di esaminare la documentazione tecnica dell’aggiudicataria e di articolare ulteriori censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la prima ragione di esclusione, incentrata sulla mancanza della prova MOCA per il rispetto del regolamento europeo n. 1935/2004. La ricorrente sosteneva che il requisito non fosse previsto dalla lex specialis e che per le acque potabili operasse il solo d.lgs. n. 31/2001, poi sostituito dal d.lgs. n. 18/2023.

Il Tribunale procede all’esame diretto del capitolato e rileva che il requisito di cui alla lettera d) richiama espressamente, tra le normative da rispettare, il regolamento CE n. 1935/2004 e il regolamento UE n. 10/2011, riguardanti i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Da tali fonti discende l’obbligo di sottoporre i materiali plastici ai test di migrazione per verificare i limiti di cessione delle sostanze verso gli alimenti. La clausola, non impugnata, è stata quindi interpretata correttamente dalla Commissione.

Il Collegio esclude che la clausola sia nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione: essa si limita a specificare i requisiti di idoneità tecnica dei prodotti, senza introdurre cause non previste dalla legge. La prescrizione è fondata sulla ragionevole presunzione che i filtri privi di certificazione MOCA possano trasferire all’acqua sostanze pericolose per la salute, essendo l’acqua destinata al consumo umano riconducibile alla nozione di alimento. Non fornita la certificazione, l’esclusione è legittima.

Poiché il provvedimento di esclusione è plurimotivato, la validità della sola prima ragione è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle ulteriori censure del ricorso principale. Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ritiene infondate le contestazioni sull’offerta dell’aggiudicataria: le analisi MOCA del laboratorio accreditato, condotte con modalità più conservative rispetto al d.m. n. 174/2004, attestano la conformità; i test sugli agenti disinfettanti risultano eseguiti su tutte le tipologie di filtri; le prove sulla retrocontaminazione hanno impiegato il metodo EN ISO 22196:2011. Le censure tecniche sulla validità delle prove sono inammissibili, non potendo la parte sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della Commissione.

Il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti sono pertanto respinti, in parte perché infondati e in parte perché inammissibili; le spese sono poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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